LEGGE 6 giugno 1935, n. 1098
Art. 1
È istituito un ruolo speciale di ufficiali inferiori di complemento della Regia marina appartenenti ai Corpi di Stato Maggiore e per la Direzione delle macchine da trattenersi in servizio attivo fino, al massimo, al compimento del 42° anno di età. Nel suddetto ruolo possono essere iscritti, a domanda, gli ufficiali di complemento dello Stato Maggiore e per la Direzione delle macchine che abbiano ultimata la ferma di leva o quella volontaria.
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