LEGGE 13 giugno 1935, n. 1100
Art. 1
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge potrà disporsi, con decreti Reali, su proposta del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze, la soppressione, l'istituzione o la fusione di facoltà, scuole e insegnamenti universitari, nonchè l'aggregazione di Regi istituti superiori alle Regie università e la revisione dei ruoli organici dei posti di professore di ruolo. Nei decreti medesimi saranno stabilite le opportune modalità, e potrà, occorrendo, derogarsi alle vigenti disposizioni, esclusa la possibilità di maggiori oneri a carico dello Stato. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a San Rossore, addì 13 giugno 1935 - Anno XIII VITTORIO EMANUELE Mussolini - Di Revel - De Vecchi di Val Cismon Visto, il Guardasigilli: Solmi.
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