LEGGE 2 giugno 1936, n. 1225
Art. 1
- I sottufficiali dell'arma dei carabinieri Reali congedati, riformati o dispensati dal servizio senza diritto a impiego civile o a pensione, avranno diritto a tanti mesi dell'ultimo assegno giornaliero o stipendio quanti sono gli anni di servizio compiuti senza diritto a premio di arruolamento o indennità di rafferma. Per i mesi in più degli anni compiuti, si computeranno altrettanti dodicesimi di un mese dell'ultimo assegno o stipendio.
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