LEGGE 7 giugno 1937, n. 873
Art. 1
Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero degli altari esteri, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938 in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.
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