LEGGE 11 aprile 1938, n. 331
Art. 1
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA IMPERATORE D'ETIOPIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. Nelle ricorrenze del Natale di Roma (21 aprile), della Fondazione dell'Impero (9 maggio), della Marcia su Roma (28 ottobre) e dell'Anniversario della Vittoria (4 novembre), lo Stato, gli Enti pubblici ed i privati datori di lavoro sono tenuti a corrispondere ai lavoratori da essi dipendenti, ancorchè non vi sia prestazione d'opera, il salario normale giornaliero. Tale obbligo si considera di diritto stabilito nei contratti, collettivi di lavoro, ai fini delle sanzioni previste per l'inosservanza dei contratti stessi. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 11 aprile 1938 - Anno XVI VITTORIO EMANUELE. Mussolini - Solmi - Di Revel - Lantini Visto, il Guardasigilli: Solmi.
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