LEGGE 4 giugno 1938, n. 779
Art. 1
I Marescialli d'Italia, il Grande Ammiraglio, il Maresciallo dell'Aria, nonchè i Generali d'armata, gli Ammiragli d'armata, e i Generali d'armata aerea che, dopo la dispensa da ogni onere di impiego o di servizio sono mantenuti nei ruoli del servizio permanente, hanno facoltà di chiedere la liquidazione dell'indennità di buonuscita in qualunque momento dalla dispensa suaccennata, fermo restando il diritto alla eventuale liquidazione supplementare, corrispondente al periodo di ulteriore iscrizione all'Opera di previdenza, a favore delle persone indicate nell'art. 52 del testo unico 26 febbraio 1928-VI, n. 619.
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