LEGGE 16 giugno 1938, n. 851
Art. 1
Nei Comuni, siano essi isolati o riuniti in consorzio, per i quali sia dimostrato un consumo giornaliero di latte alimentare non inferiore ai cento ettolitri, possono essere istituite, col nome di «centrali del latte», speciali organizzazioni intese a raccogliere il latte destinato localmente al consumo diretto, ad assicurarne la genuinità, a sottoporlo ad un trattamento che ne garantisca la salubrità, ed a condizionarlo per la vendita al consumatore in modo da escludere ogni manomissione e contaminazione.
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