Act 038U1165
Entrata in vigore del provvedimento: 20/08/1938
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Visto il R. decreto-legge 13 gennaio 1930, n. 10 convertito in legge con la legge 9 giugno 1930, n. 782, con cui venne autorizzato il Governo del Re a riunire in testo unico le disposizioni del decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2318, convertito nella legge 7 febbraio 1926, n. 253, e tutte quelle ad esse successive in materia di edilizia popolare ed economica con facolta' di integrarle, modificarle od abrogarle;
Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quelli per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze e per le comunicazioni; Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo unico
E' approvato l'annesso testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 28 aprile 1938 - Anno XVI VITTORIO EMANUELE Mussolini - Cobolli-Gigli - Solmi - Di Revel - Benni Visto, il Guardasigilli: Solmi. Registrato alla Corte dei conti, addi' 2 agosto 1938 - Anno XVI Atti dei Governo, registro 400, foglio 8. - Mancini.
Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 1
Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica. Art. 1. I prestiti per la costruzione o l'acquisto di case popolari od economiche possono, oltre che da privati e da societa', essere consentiti dai seguenti istituti ed enti, anche in deroga alle leggi speciali ed agli statuti che li regolano: 1° tutte indistintamente le Casse di risparmio ordinarie; 2° le Banche popolari e le Societa' ordinarie e cooperative di credito; 3° i Monti di pegno; 4° le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza; 5° gli Enti morali legalmente riconosciuti; 6° le Societa' di mutuo soccorso legalmente costituite; 7° l'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale e l'Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro; 8° gli Istituti di credito fondiario; 9° l'Istituto nazionale delle assicurazioni; 10° la Sezione autonoma di credito fondiario della Banca nazionale del lavoro, anche con emissione di obbligazioni, in conformita' al R. decreto-legge 2 dicembre 1923, n. 2688, e al R. decreto-legge 8 gennaio 1925 n. 37, convertiti rispettivamente nelle leggi 17 aprile 1925, n. 473 e 18 dicembre 1927, n. 2416; 11° l'Istituto nazionale di previdenza o credito delle comunicazioni di cui al R. decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2574, convertito nella legge 31 maggio 1928, n. 1351; 12° l'Istituto nazionale di credito edilizio di cui al R. decreto-legge 2 maggio 1920, n. 698, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473; 13° gli Istituti e le Societa' di credito edilizio di cui al R. decreto-legge 4 maggio 1924, n. 993, convertito nella legge 11 febbraio 1926, n. 255.
Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 2
Art. 2. L'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale puo' erogare in prestiti per case popolari ed economiche ed in conferimenti al capitale della Sezione autonoma di credito fondiario della Banca nazionale del lavoro, somme sino al limite stabilito dalle norme che regolano l'Istituto medesimo. Il predetto Istituto puo' concedere mutui ai comuni per la costruzione di case popolari, anche per conto di istituti autonomi, con le garanzie e con i privilegi stabiliti per i mutui consentiti dalla Cassa depositi e prestiti.
Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 3
Art. 3. L'Istituto di emissione e le Casse di risparmio ordinarie possono fare anticipazioni sulle obbligazioni emesse dalla Sezione di credito fondiario della Banca nazionale del lavoro. Le Casse di risparmio ordinarie, la Cassa depositi e prestiti e tutti gli istituti elencati nell'art. 1, singolarmente o riuniti in consorzio, possono acquistare le dette obbligazioni. Gli enti morali, le societa' e gli istituti cui e' fatto obbligo, per legge, di impiegare in tutto od in parte il proprio patrimonio in titoli emessi o garantiti dallo Stato, sono autorizzati ad acquistare, come impiego, le obbligazioni emesse dalla Sezione. Queste possono essere accettate come deposito cauzionale dalle pubbliche Amministrazioni per un valore non superiore ai nove decimi del valore di borsa.
Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 4
Art. 4. La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere mutui ai comuni che intraprendano direttamente la costruzione di case popolari, nonche' agli istituti autonomi per case popolari, a condizione che gli alloggi siano dati esclusivamente in affitto. I mutui concessi agli istituti per case popolari debbono essere assunti e garantiti dal comune interessato ai sensi delle leggi che disciplinano la Cassa. I mutui contratti dai comuni con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti indicati nell'art. 1, per conto proprio o per conto di istituti autonomi per case popolari, sono soggetti alle modalita' e limitazioni previste dalle disposizioni della legge comunale e provinciale. La Cassa depositi e prestiti puo', altresi', concedere mutui all'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato di cui al Titolo IV della Parte seconda, con le norme vigenti per tale istituto, nonche' alle cooperative per costruzione di case popolari od economiche a proprieta' individuale od indivisa, composte di impiegati e pensionati dello Stato ed ai loro soci, purche' i prestiti siano garantiti con prima ipoteca. Per la concessione dei mutui non occorre la formale deliberazione di accettazione da parte dell'ente mutuatario se quella di contrattazione contenga tutti gli elementi prescritti per i mutui della Cassa. Salvo accertamento della proprieta' e liberta' degli immobili ipotecati dagli enti che hanno ottenuto od otterranno mutui ipotecari dalla Cassa, l'accettazione delle ipoteche da parto di questa e' rappresentata dal provvedimento di concessione del mutuo. I mutui di cui al presente articolo, da ammortizzarsi in un periodo non superiore ad anni 50, sono concessi in base alle disposizioni che regolano quelli della Cassa depositi e prestiti, al saggio di interesse stabilito annualmente dal Ministro per le finanze poi mutui di favore col concorso dello Stato, ivi compresi i contributi erariali ai sensi del presente testo unico.
Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 5
Art. 5. L'ammortamento dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti a cooperative edilizie a proprieta' individuale, ha inizio dal 1° gennaio o dal 1° luglio immediatamente successivo alla data in cui il fabbricato sia dichiarato abitabile.
Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 6
Art. 6. La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere, alle stesse condizioni previste dall'art. 4, i mutui occorrenti al Ministero dell'Africa Italiana per costruire, nelle colonie, case popolari od economiche da darsi in fitto al personale civile e militare dipendente dallo Stato ed avente ivi residenza. Detti mutui, esenti da tassa di concessione governativa e da rilascio di delegazioni, vengono assunti con decreti del Ministro per l'Africa Italiana e posti in ammortamento con decorrenza dall'anno successivo alla dichiarata abitabilita' delle case. Per il periodo al tempo precedente l'inizio dell'ammortamento, alla Cassa depositi e prestiti spettano gli interessi sulle somme corrisposte secondo la legge del suo istituto. La somministrazione e' effettuata a seconda del bisogno, su richiesta del Ministero dell'Africa Italiana nelle forme e con le modalita' indicate nella richiesta medesima. Le quote di ammortamento del capitale mutuato e quelle d'interesse al netto del contributo erariale, sono pagate ogni anno, entro il 23 giugno, alla Cassa depositi e prestiti, dal Ministero dell'Africa Italiana a carico dei bilanci coloniali. Con decreto del Ministro per l'Africa Italiana, di concerto col Ministro per le finanze, vengono stanziate nel bilancio delle singole colonie le somme necessarie per tali pagamenti.
Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 7
Art. 7. Qualora da parte di cooperative mutuatarie della Cassa depositi e prestiti siasi proceduto alla costruzione di piu' fabbricati, il cui fabbisogno, in seguito ad ampliamento del programma costruttivo o per effetto di simultaneo inizio delle costruzioni e della conseguente maggiore spesa occorsa, non trovi copertura nei mutui concessi e per l'ultimazione dei fabbricati stessi si rendano necessari ulteriori cospicui finanziamenti da parte della Cassa predetta, puo' disporsi, con provvedimento insindacabile dei Ministri per le finanze e pei lavori pubblici, la devoluzione di uno o piu' dei fabbricati all'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato in Roma ovvero ad istituti autonomi per case popolari. In tal caso resta salvo il diritto dei soci delle cooperative ad ottenere in locazione, secondo l'ordine rispettivo di prenotazione, gli appartamenti compresi nei fabbricati come sopra devoluti, con assoluta preferenza nei confronti di qualsiasi altro aspirante ad alloggio dell'istituto cessionario.
Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 8
Art. 8. Le cooperative mutuatarie della Cassa depositi e prestiti che abbiano venduto o vendano, nei modi di legge, aree esuberanti o locali non destinati ad uso di abitazione, oltre all'obbligo di versare alla Cassa medesima la somma corrispondente al prezzo di acquisto delle aree od al costo di costruzione dei locali venduti, devono, altresi', versarle il maggior provento ricavato dalla vendita. Tuttavia e' data facolta' alle cooperative di destinare il maggior provento alla esecuzione dei lavori approvati dal Ministero dei lavori pubblici ovvero ad altre spese necessarie alla gestione sociale, previa autorizzazione dello stesso Ministero d'intesa con la Cassa depositi e prestiti. Le norme del precedente comma sono applicabili ad altri proventi quali quelli ricavati o ricavabili da vendita di beni mobili, come materiali esuberanti o di rifiuto. Le somme che, per effetto del presente articolo, sono versate alla Cassa depositi e prestiti, vanno a diminuzione del mutuo individuale di tutti i soci in quote proporzionali.
Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 9
Art. 9. Nei fabbricati di cooperative mutuatarie della Cassa depositi e prestiti, possono adibirsi, ove ricorrano speciali circostanze che lo giustifichino, locali ad uso di botteghe e di magazzini, previa autorizzazione del Ministero dei lavori pubblici e della Cassa predetta. Con preventiva autorizzazione puo' anche procedersi alla vendita di detti locali, impiegandone il ricavato secondo il disposto dell'art. 8, oppure all'affitto di essi devolvendo i relativi canoni al fondo per spese generali.
Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 10
Art. 10. La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a mutuare all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato i fondi occorrenti per la concessione di mutui a societa' cooperative per la costruzione di case popolari od economiche, costituite fra il personale di ruolo ed i pensionati delle ferrovie stesse. Ai mutui suddetti si applicano le disposizioni di cui all'art. 4. L'annualita' di ammortamento e dei relativi interessi al netto del contributo erariale e' iscritta, anno per anno, nel bilancio dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e pagata alla Cassa depositi e prestiti entro il 25 giugno. Il tasso d'interesse e tutti i rapporti derivanti dalla concessione del mutuo, fra l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e le cooperative, sono regolati dalle disposizioni che disciplinano i mutui concessi direttamente dalla Cassa depositi e prestiti alle cooperative da essa finanziate. Per la concessione dei mutui di cui sopra e per la gestione decapitali mutuati, sono istituiti speciali conti correnti ai sensi dell'articolo 11.
Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 11
Art. 11. L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e' autorizzata a mutuare, in aggiunta alle somme gia' concesse alle societa' cooperative edilizie tra il personale ferroviario, un'altra somma fino alla concorrenza di £. 5.000.000 da prelevarsi dalla disponibilita' del Fondo pensioni e sussidi del personale stesso e da assegnarsi a cooperative le quali siano state gia' finanziate da istituti privati di credito ed ora abbiano necessita' di nuovi fondi per completare costruzioni in corso o per soddisfare obbligazioni contratto in relazione al loro programma costruttivo. I nuovi mutui fruttiferi in ragione del 5% annuo e ammortizzabili in non piu' di 50 anni, sono concessi alle condizioni e cautele da stabilirsi, nell'interesse del Fondo pensioni e sussidi anzidetto, dal Ministro per le comunicazioni. Per la gestione dei mutui suindicati e di quelli gia' concessi sullo stesso Fondo o ad esso devoluti, e' istituito, fra l'Amministrazione delle ferrovie e la Cassa depositi e prestiti, uno speciale conto corrente nel quale sono iscritti i prelevamenti per mutui autorizzati ed i versamenti annuali per interessi e quote di ammortamento. Altro conto corrente e' istituito fra l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e ciascuna cooperativa mutuataria per i pagamenti e per le riscossioni, in esse compresa una quota del 0,10 per cento per spese generali sull'ammontare dei capitali mutuati. Le cooperative mutuatarie tengono, in confronto di ciascun socio assegnatario, apposito conto corrente individuale dove vengono iscritti il costo dell'alloggio ed i versamenti mensili effettuati per interessi e quote di ammortamento.
Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 12
Art. 12. I soci che alla data del 1° ottobre 1925 facevano parte di cooperative le quali, per non avere conseguito entro il 31 dicembre stesso anno il finanziamento occorrente alle costruzioni, siano incorse nella rescissione del contratto di mutuo gia' concluso coll'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'acquisto delle aree, hanno un diritto preferenziale nella concessione degli alloggi in case economiche che l'Amministrazione costruisca su dette aree divenute di sua proprieta'. Uguale diritto e' riservato ai soci delle cooperative dalle quali l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato abbia rilevato oltre alle aree anche le costruzioni in corso per adattarle e completarle ad uso di case economiche per ferrovieri. I soci possono esercitare il diritto preferenziale in base all'ordine d'iscrizione nel libro sociale, purche' siano in attivita' di servizio al momento della concessione, con l'osservanza delle norme che disciplinano l'esercizio di dette case.
Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 13
Art. 13. Previa autorizzazione da darsi, volta per volta, dal Ministro per le finanze, la Cassa depositi e prestiti, nel deliberare a favore di cooperative edilizie composte di impiegati e pensionati dello Stato esistenti nelle provincie lombarde e nel comune di Roma, la concessione dei mutui per i quali esse abbiano gia' ottenuto il contributo erariale, puo' valersi anche delle somme che saranno all'uopo anticipate dalla Cassa di risparmio delle provincie lombarde all'interesse annuo del 5 per cento, netto in ogni tempo e modo per la Cassa medesima. Per tali operazioni la Cassa di risparmio e' autorizzata a derogare alle disposizioni ed alle limitazioni del suo statuto fondamentale e successive modificazioni. Agli effetti della regolazione dei rapporti fra Cassa depositi e prestiti e Cassa di risparmio, le disposizioni del presente articolo e quelle dell'art. 14, sostituiscono, ad ogni effetto, la formale convenzione. Le eventuali particolarita' che occorresse definire, sono stabilite fra i due istituti per semplice corrispondenza.
Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 14
Art. 14. Le somme di cui all'art. 13 sono dalla Cassa depositi e prestiti somministrate alle cooperative mutuatarie al saggio da stabilirsi a termine dell'art. 4 dopo concessi i singoli mutui e costituita, da parte delle singole cooperative, la garanzia ipotecaria. La Cassa depositi e prestiti, ottenuto il nulla osta dal Ministero dei lavori pubblici, richiama i fondi dalla Cassa di risparmio delle provincie lombarde ed effettua, in conto dei mutui stessi, la emissione dei mandati da intestarsi alle cooperative mutuatarie. Le somme anticipate dalla Cassa di risparmio vengono inscritte in apposito conto corrente e fruttano alla Cassa stessa l'interesse di cui all'art. 13, con decorrenza dal giorno dell'invio alla Cassa depositi e prestiti. Gli interessi dovuti sulle effettuate somministrazioni, sono capitalizzati al saggio del 5 per cento e quindi portati in aumento al capitale versato nel conto corrente. Il Ministero dei lavori pubblici provvede al contributo erariale anche sulle somme capitalizzate. La Cassa depositi e prestiti ammortizza in dieci annualita' uguali, comprensive di capitale e interesse, le somme anticipate dalla Cassa di risparmio, aumentate degli interessi capitalizzati. Il capitale del mutuo, da estinguersi dalle cooperative, si determina aggiungendo al totale delle somministrazioni fatte, aumentato degli interessi capitalizzati, la somma derivante dalla differenza fra il saggio corrisposto alla Cassa di risparmio e quello percepito dalla Cassa depositi e prestiti. Alle cooperative edilizie, come sopra finanziate, la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a fare anticipazioni di somme nonche' a concedere, in quanto occorrano, con propri fondi, supplementi di mutuo necessari alla ultimazione delle case, subordinatamente alla preventiva assegnazione del correlativo contributo erariale.
Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 15
Art. 15. La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata, in corrispondenza ai versamenti eseguiti dalla Cassa di risparmio delle provincie lombarde per mutui suppletivi a favore di cooperative edilizie tra impiegati e pensionati dello Stato che gia' ebbero mutui principali sui fondi della suddetta Cassa di risparmio, a rilasciare alla medesima certificati di credito che potranno essere accettati in cauzione per contratti di appalto di esattorie e tesorerie comunali e di ricevitorie e casse provinciali, pel valore capitale pari a quello attuale risultante dal piano di ammortamento del mutuo corrispondente, concesso dalla Cassa depositi e prestiti.
Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 16
Art. 16. Sono ammessi a contrarre mutui allo scopo di costruire od acquistare case popolari od economiche, oltre che i privati: 1° l'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato; 2° i comuni che provvedano direttamente alla costruzione di case popolari; 3° gli istituti autonomi per case popolari; 4° le gestioni speciali di cui all'art. 22 ultimo comma; 5° le societa' di assistenza e di beneficenza che provvedano agli alloggi per i poveri; 6° gli enti pubblici che si propongano di costruire case da locare ai loro impiegati e salariati; 7° le societa' cooperative per la costruzione e l'acquisto di case popolari od economiche a favore dei propri soci; 8° le societa' cooperative di credito e le societa' di mutuo soccorso, che si uniformino alle disposizioni del presento testo unico e che istituiscano sezioni speciali con norme statutarie e con gestione e contabilita' distinte e separate, per costruire od acquistare case popolari od economiche a vantaggio dei propri soci; 9° i soci delle societa' menzionate nei precedenti numeri 7° ed 8°. 10) l'Ente edilizio di Reggio Calabria per la costruzione di case popolari; 11) l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani per la costruzione di case popolari a favore dei giornalisti professionisti; 12) gli enti e le societa' cooperative costituite per la trasformazione fondiaria, irrigazione e colonizzazione, che provvedano alla costruzione di borgate rurali; 13) gli altri enti morali e societa' costituiti con lo scopo di costruire senza finalita' di lucro case popolari da assegnare in locazione con patto di futura vendita e di riscatto, sempre che i loro statuti si uniformino alle disposizioni dell'art. 37 del presente testo unico; 14) le scuole e gli istituti governativi di istruzione tecnica e le scuole governative di avviamento professionale, che si propongano di costruire, sui terreni di loro proprieta', case da locare ai propri dipendenti. 15°) L'Istituto nazionale per la case ai maestri. ((16) l'U.N.R.R.A. Casse)). Il beneficio del mutuo non puo' essere accordato ai privati, nonche' alle societa' di cui ai precedenti nn. 7°, 8° e 9°, per l'acquisto di case di vecchia costruzione: e tali si considerano quelle dichiarate abitabili ovvero effettivamente abitate da oltre quattro anni.
Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 17
Art. 17. I soci delle cooperative di cui al n. 2° dell'art. 1 ed ai nn. 7° ed 8° dell'art. 16, non possono avere una quota sociale superiore a L. 30.000 o tante azioni il cui valore nominale superi tale somma. Il valore nominale dell'azione per le cooperative costituite posteriormente al 12 marzo 1927 non puo' superare le L. 500 ne' essere inferiore a L. 100. Le cooperative o le sezioni per case popolari od economiche, devono stabilire nei loro statuti che il dividendo annuo agli azionisti non possa superare il 5 per cento del capitale effettivamente versato e che, in caso di loro cessazione, l'intero patrimonio, dedotto soltanto il rimborso del capitale effettivamente versato, sia da assegnarsi a scopi di pubblica utilita', dei quali e' competente a giudicare l'amministrazione finanziaria conformemente al disposto dell'art. 66, n. 3 della legge del registro 30 dicembre 1923, n. 3269. Le cooperative devono, entro trenta giorni dall'adempimento delle formalita' di trascrizione ed affissione prescritte dagli articoli 91, 96, 180 e 194 del Codice di commercio, depositare gli atti sociali al Ministero delle corporazioni per la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle societa' per azioni.
Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 18
Art. 18. Trascorsi i 30 giorni dall'adempimento delle formalita' di trascrizione ed affissione previste dall'art. 17, le cooperative non possono piu' godere, per gli atti successivamente compiuti, delle agevolazioni tributarie concesse dalle leggi sul registro e bollo, fino a che non abbiano ottemperato al deposito degli atti al Ministero delle corporazioni. Egualmente le cooperative che non effettuino, nei termini di legge, il deposito alla cancelleria del tribunale degli atti previsti dagli articoli 91, 96, 180, 194 del Codice di commercio, non possono usufruire, per gli atti successivamente compiuti, delle anzidette agevolazioni tributarie, fino a che non abbiano ottemperato al deposito degli atti stessi. Le cooperative sono dispensate dall'obbligo di pubblicare lo estratto degli atti sociali nel Foglio degli annunzi giudiziari.
Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 19
Art. 19. L'approvazione delle norme statutarie della sezione speciale di una societa' di mutuo soccorso, quando si tratti di societa' operaia legalmente riconosciuta giusta la [legge 15 aprile 1886, n. 3818](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1886-04-15;3818), deve seguire secondo le norme stabilite dalla legge stessa; e quando si tratti di societa' autorizzata con Regio decreto e' data pure con Regio decreto. Nel primo caso le norme statutarie devono riportare anche il visto del Ministro per le corporazioni che lo rilascia dopo averne accertata la conformita' alle disposizioni di legge.
Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 20
Art. 20. Il Ministro per le corporazioni, qualora le societa' e le sezioni costituende, nonche' le sezioni delle societa' di mutuo soccorso, di cui all'art. 19, non risultino informate a sincere finalita' cooperative, rifiuta il riconoscimento legale. Puo' il Ministro stesso privare di tutti i benefici relativi al legale riconoscimento quelle societa' ovvero quelle sezioni che funzionino irregolarmente, in contrasto alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, alle proprie norme statutarie od ai principii della cooperazione. Nel caso, pero', di societa' ovvero di sezioni fruenti di contributo erariale, la privazione dei benefici inerenti all'avvenuto riconoscimento e' di spettanza del Ministro per i lavori pubblici, il quale puo' addivenirvi previo parere della Commissione di vigilanza sulla edilizia popolare, e di concerto col Ministro per lo finanze.
Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 21
Art. 21. Quando sia riconosciuto il bisogno di alloggi per le classi meno agiate, i comuni sono autorizzati, oltre che a concorrere nella dotazione di istituti per case popolari, a provvedere alla costruzione di case popolari soltanto per darle a pigione conformandosi alle leggi vigenti e a tutte le norme che disciplinano l'assunzione diretta di pubblici servizi, od in economia, ai sensi dell'[art. 15 della legge 15 ottobre 1925, n. 2578](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1925-10-15;2578~art15). I comuni sono autorizzati, con le cautele indicate nel comma precedente, a imprendere la costruzione di alberghi popolari da affittare per dimora giornaliera o di dormitori pubblici ad uso gratuito. Le deliberazioni delle Amministrazioni comunali, da approvarsi dall'autorita' tutoria, devono essere accompagnate da dimostrazione dell'esistenza delle condizioni di fatto che le hanno determinate nonche' dal piano tecnico-finanziario dell'operazione e della disponibilita' dei mezzi per effettuarla. Nel computo delle pigioni deve tenersi conto del frutto del capitale investito, di tutte le spese di amministrazione, riparazione e manutenzione ordinaria e straordinaria, delle imposte, sovraimposte e tasse generali e locali, degli oneri dipendenti dai regolamenti locali, del deperimento, delle spese di assicurazione contro gli incendi e delle perdite per sfitti eventuali.
Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 22
Art. 22. Con Regio decreto puo' essere costituito in ciascun capoluogo di provincia un Istituto autonomo provinciale per le case popolari che svolgera' la propria attivita' a beneficio delle classi meno agiate in tutti i comuni della provincia nei quali se ne manifesti il bisogno. A tale fine l'Istituto provinciale potra', con preventiva approvazione del Ministro pei lavori pubblici, costituire sezioni per case popolari nonche' sezioni per case economiche con gestioni e bilanci separati. L'Istituto provinciale prendera' la denominazione di «Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di ........». Gli Enti di diritto pubblico che esplicano nel territorio del Regno attivita' industriale estrattiva di interesse nazionale ai fini dell'autarchia economica e che per le condizioni locali dell'esercizio della loro industria si trovino nella necessita' di provvedere agli alloggi degli operai nei pressi degli stabilimenti, possono chiedere al Ministero dei lavori pubblici il riconoscimento delle gestioni speciali che abbiano costituito o costituiscano per la costruzione o per l'acquisto di case popolari, da concedersi in locazione agli operai stessi. ((19))
Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 23
Art. 23. Nei capoluoghi di provincia dove gia' esistono regolarmente costituiti enti od istituti per case popolari questi, con decreto del Ministro pei lavori pubblici, sono riconosciuti come istituti autonomi provinciali conservando le eventuali sezioni per case economiche od assumendo la denominazione di cui al comma secondo dell'art. 22. Il Ministro pei lavori pubblici puo' altresi' riconoscere, con suo decreto, come sezioni dell'Istituto provinciale gli enti od istituti per case popolari esistenti in altri comuni della provincia, ed eventuali sezioni per case economiche. Possono invece detti enti od istituti essere messi in liquidazione coatta mediante Regio decreto, su proposta dello stesso Ministro, quando non abbiano sufficienti attivita' per far fronte ai loro impegni. Ed in tal caso sono applicabili le norme del [R. decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1554](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1926-08-13;1554), convertito nella [legge 16 giugno 1927, n. 1274](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1927-06-16;1274). Col decreto di costituzione o di riconoscimento degli istituti provinciali si provvede anche all'approvazione del nuovo statuto organico il quale, salvo gli emendamenti o le aggiunte necessarie in rapporto alle particolari esigenze locali e condizioni di ciascuno istituto, deve riportare le norme di uno statuto-tipo che e' emanato con decreto Reale su proposta del Ministro pei lavori pubblici. Il riconoscimento delle gestioni speciali di cui all'ultimo comma dell'art. 22, e' dato con decreto Reale su proposta del Ministro pei lavori pubblici, di concerto col Ministro per le finanze, ed importa l'estensione alle gestioni stesse, a tutti gli effetti, delle disposizioni riguardanti gli istituti autonomi provinciali per le case popolari, in quanto applicabili.
Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 24
Art. 24. Qualora nello stesso capoluogo di provincia o in uno stesso comune esista piu' di un ente od istituto per case popolari, ove se ne ravvisi la opportunita' e la convenienza, puo' esserne disposta la fusione. In caso diverso e' in facolta' del Ministro pei lavori pubblici stabilire quale di tali enti od istituti debba assumere la funzione di Istituto provinciale o di sezione di esso, conservando gli altri la propria personalita' giuridica.
Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 25
Art. 25. Con decreto del Ministro pei lavori pubblici, di concerto con quello per l'interno, possono essere incorporati negli istituti autonomi provinciali o nelle rispettive sezioni anche le gestioni comunali o provinciali per le case popolari, sempre che sia riconosciuto avere esse sufficienti attivita' per far fronte ai loro impegni ed essere in grado di svolgere proficua attivita'. Il Ministro pei lavori pubblici, con suo decreto, puo' pure disporre l'incorporazione negli istituti provinciali delle gestioni speciali attualmente esistenti presso le societa' di assistenza e beneficenza o presso le societa' di mutuo soccorso di cui all'art. 16, nn. 5° ed 8°. Nell'uno e nell'altro caso e' richiesto per la incorporazione il preventivo parere del presidente dell'Istituto provinciale.
Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 26
Art. 26. Nel caso in cui, ai sensi dell'art. 23, enti od istituti siano riconosciuti come istituti autonomi provinciali o come sezioni locali, i detti Istituti provinciali e le dette sezioni si considerano di diritto cessionari di tutti i diritti, ragioni ed azioni di qualsiasi genere, giudiziari o non, senza eccezione alcuna, di tutte le proprieta' mobiliari od immobiliari, titoli o crediti e di quant'altro sia di spettanza degli enti od istituti preesistenti e ne assumono tutte le obbligazioni passive con impegno di soddisfarlo nel loro importo integrale. Le disposizioni predette valgono altresi' nei casi di fusione di cui all'art. 24 e nei casi in cui, ai sensi dell'art. 25, le gestioni comunali o provinciali o le gestioni speciali per case popolari siano incorporate negli istituti provinciali o nelle sezioni locali. Gli atti relativi ai trasferimenti di proprieta' e di crediti di cui al presente articolo sono registrati con tassa fissa ed a tassa fissa sono pure soggette le formalita' ipotecarie e le volture catastali, salvo gli emolumenti spettanti ai conservatori. I fabbricati di pertinenza degli istituti di case popolari, gia' costruiti o in costruzione, con specifica destinazione ai fini indicati nell'art. 22, ultimo comma, sono trasferiti insieme con tutte le aree, i diritti e gli oneri ad essi pertinenti al patrimonio delle gestioni speciali riconosciuto ai sensi dell'art. 23, ultimo comma. Per tali trasferimenti valgono, in quanto applicabili, le disposizioni del presente testo unico stabilite per gli istituti autonomi provinciali.
Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 27
Art. 27. ((Il presidente degli Istituti autonomi provinciali e' nominato con decreto del Ministro per i lavori pubblici. Con lo stesso decreto puo' essere nominato un vice presidente, il quale sostituisce il presidente nei casi di impedimento ed assenza. Lo statuto di ogni Istituto determina il numero dei componenti il Consiglio di amministrazione, comunque non inferiore a cinque; il numero dei sindaci incaricati della revisione delle gestioni; le modalita' della loro nomina ed eventualmente le categorie nel cui ambito devono essere scelti. Per gli Istituti siti in province il cui capoluogo ha una popolazione superiore ai 350 mila abitanti, fa parte del Consiglio di amministrazione anche un rappresentante della Cassa depositi e prestiti. Il presidente, il vicepresidente ed i consiglieri durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati. Ove ricorrano gravi motivi, il Ministro per i lavori pubblici, puo', con decreto, revocare il presidente dall'incarico e sciogliere il Consiglio di amministrazione)).
Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 28
Art. 28. Con Regio decreto, su proposta del Ministro pei lavori pubblici di concerto con quello per le finanze, e' costituito un Consorzio nazionale fra gli istituti autonomi provinciali con lo scopo di promuovere e coordinare l'azione degli istituti stessi. Al detto Consorzio partecipano anche gli enti ed istituti che abbiano conservata la propria personalita' giusta il disposto del secondo comma dell'articolo 24. Con lo stesso decreto si provvede all'ordinamento del Consorzio e alla determinazione delle sue funzioni e dei suoi rapporti sia con lo Stato sia con i singoli congedati. Il Consorzio ha personalita' giuridica e facolta' d'imporre a tutti i partecipanti un contributo annuo nella misura che, dietro sua proposta, viene, anno per anno, fissata con decreto del Ministro pei lavori pubblici di concerto con quello per le finanze.
Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 29
Art. 29. Puo' essere data facolta' agli istituti per case popolari di sostituirsi, riscattandone le attivita', alle cooperative edilizie non fruenti di contributo erariale, con organizzazione insufficiente, non informate ai principii cooperativi o che non abbiano i mezzi adeguati per condurre a termine il loro programma. Le proposte per tali sostituzioni sono avanzate, con la necessaria documentazione, dagli istituti predetti al Ministro per le corporazioni, il quale, di concerto con quello per i lavori pubblici, decide in merito prescrivendo le relative modalita'.
Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 30
Art. 30. I comuni, gli istituti nonche' le societa' ed istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, nelle nuove locazioni di case popolari - escluse le rinnovazioni - devono dare preferenza ai meno agiati. Nel caso di piu' concorrenti, a parita' di altre condizioni, debbono essere preferiti i coniugati con prole a quelli senza prole, e questi ultimi ai non coniugati. Il criterio preferenziale demografico di cui al precedente comma si applica, a parita' di condizioni, anche nelle nuove locazioni - escluse le rinnovazioni - od attribuzioni di case economiche. ((34))
Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 31
Art. 31. ((Non possono essere assegnate in proprieta' case economiche e popolari costruite col concorso ed il contributo dello Stato: a) a chi sia proprietario nello stesso centro urbano di altra abitazione che risulti adeguata ai bisogni della propria famiglia. Si ritiene adeguata l'abitazione composta di un numero di vani, esclusi gli accessori, pari a quello dei componenti la famiglia, con un minimo di tre e un massimo di cinque vani; b) a chi abbia gia' ottenuto l'assegnazione in proprieta' di altri alloggi costruiti con concorsi o contributi dello Stato, o con i mutui di cui alla [legge 10 agosto 1950, n. 715](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1950-08-10;715); c) a chi sia iscritto nei ruoli della imposta complementare per un reddito tassabile che, esclusa per intero la parte afferente a redditi di ricchezza mobile di categoria C-1 e C-2 e per meta' quella di ricchezza mobile di categoria B, risulti superiore a lire 150.000. Le stesse esclusioni sono stabilite per le persone il cui coniuge non separato legalmente si trovi nelle suddette condizioni)).
Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 32
Art. 32. Gli istituti per case popolari - riconosciuti a sensi di legge - nella ipotesi di mancato pagamento di rate di fitto, possono richiedere lo sfratto dell'inquilino moroso con ricorso al conciliatore, al pretore od al presidente del tribunale, rispettivamente competenti, a norma del [codice di procedura civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443), a conoscere dell'azione per pagamento e sfratto. Al ricorso dev'essere unita una dichiarazione del presidente dell'istituto il quale, sotto la sua personale responsabilita', attesti la morosita' dell'inquilino e deve anche essere presentato il contratto di affitto debitamente registrato perche' sia possibile fruire delle agevolazioni previste dall'art. 33. Il giudice, mediante decreto in calce al ricorso, ingiunge al debitore di pagare entro il termino di 10 giorni dalla notificazione, trascorso il quale, in caso di inadempienza, si procede allo sfratto.((31)) Il decreto e' titolo per procedere sia alla esecuzione sui beni mobili del debitore, sia allo sfratto. L'ufficiale giudiziario, nel procedere al pignoramento dei mobili, provvede alla custodia dei medesimi e, successivamente, alla vendita, osservando le norme della legge per la riscossione delle imposte dirette. Copia del ricorso e del decreto deve essere notificata al debitore. Non e' necessaria la notificazione del precetto per procedere al pignoramento dei beni mobili od allo sfratto, purche' l'uno e l'altro avvengano entro 30 giorni da quello della notificazione del decreto. Contro il decreto il debitore puo', entro il termine di giorni cinque dalla notificazione, proporre opposizione davanti lo stesso, conciliatore o pretore o avanti il tribunale il cui presidente ha pronunciato il decreto.((31)) L'opposizione non sospende l'esecuzione, ma il conciliatore, il pretore od il presidente del tribunale, sulla presentazione dell'atto di opposizione puo', in casi gravi e senza pregiudizio della decisione di merito, con nuovo decreto sospendere l'esecuzione del decreto precedente, fino all'esito del giudizio di opposizione.
Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 33
Art. 33. Gli atti giudiziari che gli istituti compiono nei procedimenti di cui all'art. 32, sono esenti dalle tasse di bollo e di registro.
Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 34
Art. 34. Ferme restando le disposizioni riflettenti gli alloggi costruiti col concorso dello Stato, il Ministro por i lavori pubblici puo' autorizzare i comuni e gli istituti per case popolari a vendere od assegnare in locazione con patto di futura vendita, all'inquilino od ai suoi eredi, gli stabili in qualunque tempo costruiti prescrivendo, volta per volta, le cautele e le condizioni da inserirsi nei contratti suddetti. L'autorizzazione di cui sopra puo' essere concessa solo quando sia assicurata la vendita o la locazione con promessa di vendita di almeno sette decimi degli appartamenti costituenti lo stabile in favore degli inquilini, loro eredi o di persone che abbiano i requisiti per divenire inquilini in quest'ultimo caso gli enti suddetti hanno diritto di rescindere il contratto di affitto e di chiedere lo sfratto dell'inquilino offrendogli altro adeguato alloggio. ((21))
Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 35
Art. 35. Il prezzo di vendita sara' quello corrente e puo' essere pagato nel caso di vendita dilazionata, per una quarta parte all'atto del compromesso e, per il rimanente, in 25 rate annuali comprensive della quota di ammortamento e dell'interesse legale. La stipula del contratto di compra-vendita avverra' quando sia stato eseguito il pagamento dell'ultima rata di prezzo. La gestione dello stabile spetta agli enti di cui all'art. 34 fino a quando non siano venduti tutti gli appartamenti e pagato l'intero prezzo da parte degli acquirenti. ((21))
Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 36
Art. 36. Gli enti di cui all'art. 34 hanno diritto di richiedere ai creditori ipotecari la divisione della ipoteca gravante sullo stabile venduto, fra i vari appartamenti costituenti lo stabile stesso, quando abbiano restituito almeno la quarta parte della somma mutuata garantita dalla ipoteca predetta. Le ipoteche parziali risultanti dai frazionamenti saranno cancellate man mano che si procedera' alla estinzione dei debiti da esse rispettivamente garantiti ed alla stipula dei contratti definitivi di vendita cui interverranno i creditori ipotecari per la prestazione del relativo consenso. ((21))
Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 37
Art. 37. Alle persone ed agli enti che concorrono alla formazione del capitale degli istituti per case popolari e delle societa' ed istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, oltre all'interesse non eccedente la misura del 5 per cento sulle somme effettivamente versate, non puo' essere riservato negli statuti altro diritto fuorche' quello del rimborso delle somme erogate. L'eventuale avanzo del patrimonio, quando si renda necessaria la liquidazione degli istituti o societa', e' devoluto agli enti comunali di assistenza. Nel caso di liquidazione delle speciali sezioni istituite da societa' di assistenza e beneficenza per la costruzione di case popolari, le relative attivita' patrimoniali sono devolute a favore della societa' da cui la sezione e' stata istituita, previa deliberazione da sottoporsi all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa. Qualora dette attivita' debbano essere devolute, in tutto od in parte, a favore dell'Ente comunale di assistenza, tale devoluzione dev'essere disposta mediante Regio decreto su proposta del Ministro per l'interno, di concerto con quello per i lavori pubblici, previo parere della Giunta provinciale amministrativa e del Consiglio di Stato. Gli istituti e le sezioni per case popolari od economiche, nonche' le societa' di assistenza e beneficenza che, senza fine di lucro, provvedano agli alloggi per ricoverare a fitti minimi i poveri, godono di tutte le facolta' e di tutti i benefici contenuti nel presente testo unico.
Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 38
Art. 38. I comuni e gli istituti per case popolari possono ottenere, nei limiti di spesa di cui al [R. decreto-legge 10 marzo 1926, n. 386](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1926-03-10;386), convertito nella [legge 25 novembre 1926, n. 2086](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1926-11-25;2086), il concorso dello Stato per costruire case popolari da vendersi a singoli privati, ovvero da assegnarsi in locazione con patto di futura vendita, a favore dello stesso inquilino o dei suoi eredi, in deroga alle disposizioni della vigente legislazione e delle norme statutarie. Gli alloggi costruiti invece nella Citta' di Bolzano possono essere concessi in semplice locazione, ed analoga facolta' puo' essere accordata dal Ministro pei lavori pubblici relativamente agli alloggi costruiti in altre localita' sempre che particolari contingenze lo giustifichino.
Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 39
Art. 39. E' consentito che i contratti di affitto stipulati con patto di futura vendita ai sensi del 1° comma dell'art. 38, siano trasformati in contratti di semplice locazione ove intervenga il consenso di ambo le parti contraenti, restando in ogni caso esclusi gli assegnatari che abbiano, all'atto dei contratti, effettuati versamenti in conto acquisto eccedenti il 20 per cento del costo dei rispettivi alloggi. I canoni dei nuovi contratti di semplice locazione sono determinati dai comuni e dagli istituti a loro giudizio insindacabile, tenuto conto dei fitti medi da essi praticati anteriormente al 14 aprile 1934 per alloggi di tipo analogo, con la ulteriore applicazione del ribasso disposto dal [R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 563](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1934-04-14;563), convertito nella [legge 7 giugno 1934, n. 1037](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1934-06-07;1037). Le somme versate dagli assegnatari degli alloggi a titolo di acconto infruttifero del futuro acquisto, che siano libere da eventuali ritenute o depositi, saranno rimborsate dai comuni e dagli istituti in ventiquattro rate trimestrali successive posticipate, senza interessi. Gli effettivi rimborsi restano subordinati al puntuale pagamento dei canoni di affitto semplice dovuti dagli assegnatari. Niun altro rimborso, per qualsiasi titolo o ragione, spettera' agli assegnatari.
Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 40
Art. 40. All'assegnazione del concorso statale a favore dei comuni ed istituti di cui all'art. 38 si provvede mediante decreto del Ministro per i lavori pubblici. Le domande all'uopo prodotte debbono essere corredate dai documenti atti a comprovare la disponibilita' dei fondi occorrenti per le costruzioni, le quali saranno eseguite in base a progetti approvati dal Ministero dei lavori pubblici. Dette costruzioni normalmente comprendono appartamenti di non piu' di 3 vani abitabili ed, eccezionalmente, anche di maggior numero non eccedente peraltro i 5, oltre la cucina e gli altri indispensabili accessori e debbono rispondere alle caratteristiche ed ai requisiti di cui all'art. 48.
Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 41
Art. 41. Il concorso dello Stato viene ragguagliato, per ciascun alloggio, alla misura del 20 per cento della spesa consentita per l'acquisto delle aree e per le costruzioni ed e' corrisposto per una meta' all'inizio dei lavori accertato dal Ministero dei lavori pubblici, e per l'altra meta' alla ultimazione di essi in base a certificato da rilasciarsi dal competente ufficio del genio civile, il quale dove constatare la rispondenza delle costruzioni ai progetti approvati. Il comune o l'istituto che non inizi le costruzioni entro due mesi dalla comunicazione dell'approvazione dei progetti e' dichiarato decaduto dal beneficio del concorso statale.
Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 42
Art. 42. Il trasferimento della proprieta' degli alloggi costruiti col concorso dello Stato, locali con patto di futura vendita, si effettua col contratto di compra-vendita da stipularsi allo scadere della locazione la cui durata non puo' eccedere i 25 anni. Qualora nel corso della locazione l'inquilino od i suoi eredi non osservino le norme per l'inquilinato, perdono, a titolo di penale, le somme eventualmente versate in conto acquisto, senza pregiudizio dello sfratto. Gli schemi dei compromessi di vendita o di locazione con patto di futura vendita e gli schemi dei relativi contratti sono approvati preventivamente dal Ministero dei lavori pubblici.
Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 43
Art. 43. Gli enti finanziatori delle costruzioni eseguite o da eseguirsi col concorso dello Stato, ai sensi dell'art. 38, sono autorizzati a coprirsi con ipoteca fondiaria di garanzia anche soltanto per il capitale attuale corrispondente all'annualita' dovuta dagli enti costruttori al netto del concorso statale e di quello eventualmente concesso dai comuni. Gli enti finanziatori sono inoltre tenuti a consentire la riduzione della ipoteca, corrispondentemente al capitale del prezzo di acquisto di ciascun appartamento secondo il calcolo anzidetto. Per la riduzione e cancellazione di ipoteca, la tassa ipotecaria e' ridotta al quarto della misura normale.
Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 44
Art. 44. Sulle aree, che siano state o siano destinate da parte delle societa', degli istituti e dei privati contemplati nell'art. 16, alla costruzione di case popolari od economiche, il comune ha l'obbligo di provvedere a proprie spese, contemporaneamente alla costruzione delle case, alla costruzione delle fogne, alla posa delle condutture stradali per l'acqua potabile, all'impianto per l'illuminazione, alla sistemazione delle strade, piazze ed altri suoli d'uso pubblico.
Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 45
Art. 45. I comuni sono autorizzati: 1° a stanziare somme nei loro bilanci per sovvenzionare enti e societa' per la costruzione di case popolari od economiche, ed a concorrere nella spesa per costruzione e miglioramenti di tali case e nel pagamento degli interessi sui mutui contratti dagli enti e societa' predetti; 2° a cedere per la costruzione di case popolari od economiche, terreni propri o espropriati a mente dell'art. 46, gratuitamente o a prezzo di costo ovvero mediante corresponsione di canone annuo, in perpetuo o per un dato numero di anni; 3° a creare, quando si tratti di comuni superiori a centomila abitanti, uffici delle abitazioni con facolta' di sorveglianza sul mercato delle abitazioni, uffici ai quali i proprietari di case debbono denunziare la disponibilita' di locali ed i relativi affitti entro cinque giorni dal loro verificarsi sotto le comminatorie prescritte per le denuncie anagrafiche.
Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 46
Art. 46. La dichiarazione di pubblica utilita', agli effetti dell'esproprio di terreni, fabbricati, cave e fornaci occorrenti per la costruzione di case popolari od economiche, e' pronunziata dal prefetto sentita la competente Amministrazione comunale. Spetta altresi' al prefetto autorizzare l'occupazione temporanea di cave, fornaci e terreni, il cui esercizio od uso risultino necessari per agevolare la costruzione suddetta. I comuni possono anche promuovere l'esproprio di abitazioni private non ultimate o che si trovino in deficienti condizioni igieniche, allo scopo di adattarle ad alloggi popolari, qualora il proprietario non possa o non voglia provvedere alla ultimazione od al risanamento di esse nel termine fissato dal prefetto. ((COMMA ABROGATO DAL [D.P.R. 8 GIUGNO 2001, N. 327](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001-06-08;327))).((35)) Il maggior valore che i comuni realizzassero in caso di retrocessione di aree o parte di aree, che non avessero ricevuto la prevista destinazione, e' assegnato al fondo speciale costituito dai comuni per provvedere alle case popolari od economiche ed alle opere edilizie di carattere igienico. Parimenti deve essere versato al detto fondo il maggiore valore ottenuto dalla vendita delle aree o parte di aree e la somma ricavata da eventuali concessioni temporanee.
Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 47
Art. 47. Qualora si tratti della costruzione di case popolari od economiche che beneficiano del concorso o del contributo dello Stato, l'approvazione da parte del Ministero dei lavori pubblici dei relativi progetti equivale, nei riguardi della espropriazione, a dichiarazione di pubblica utilita'. In tal caso i progetti debbono essere corredati del piano di massima dei terreni da espropriare, nonche' di una relazione giustificativa. I termini di pubblicazione di cui alla [legge 25 giugno 1865, n. 2359](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1865-06-25;2359), possono essere ridotti dal prefetto con ordinanza motivata. Sulle opposizioni e sui reclami decide il Ministro per i lavori pubblici.
Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 48
Art. 48. ((Sono considerate case popolari, agli effetti del presente testo unico, quelle costruite dagli enti e dalle societa' di cui al precedente art. 16. Ogni alloggio deve: 1) avere non meno di due e non piu' di cinque vani abitabili, oltre i locali accessori costituiti da cucina, bagno, latrina, ripostiglio e ingresso; 2) avere il proprio accesso diretto dal ripiano della scala; 3) essere fornito di latrina propria; 4) essere provvisto di presa d'acqua nel suo interno, se esiste nel centro urbano l'impianto di distribuzione di acqua potabile; 5) soddisfare alle altre condizioni di salubrita' richieste dai regolamenti di igiene e di edilizia. La superficie utile non puo' essere superiore: a mq. 65 per gli alloggi di due vani ed accessori; a, mq. 80 per gli alloggi di tre vani ed accessori; a mq. 95 per gli alloggi di quattro vani ed accessori; a mq. 110 per gli alloggi di cinque vani ed accessori. Devono essere escluse tutte le opere e le forniture che, per la loro natura, non abbiano carattere di utilita', e di normale necessita'. Possono quindi essere previsti impianti di riscaldamento adeguati alle condizioni del clima locale, ed impianti di ascensore per gli stabili che hanno piu' di quattro piani. Sono altresi' consentiti gli allacciamenti agli impianti di distribuzione del gas e dell'energia elettrica. Per le famiglie composte da piu' di sette membri puo' essere consentito l'aumento di 16 metri quadrati di superficie per ogni persona in piu' delle sette. A comporre il numero dei membri, oltre al capofamiglia e al coniuge, concorrono solamente i figli che non siano posati o che non abbiano un altro appartamento in proprieta' o in affitto. Le case popolari costruite da industriali, da proprietari o conduttori di terre per i propri dipendenti, impiegati, operai, coltivatori, oltre che date in affitto, possono essere ai medesimi vendute in ammortamento semplice o assicurativo, in quanto ogni alloggio abbia la composizione di cui al n. 1 del presente articolo)).
Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 49
Art. 49. Sono considerate case economiche agli effetti del presente testo unico quelle costruite da privati o da istituti, societa' ed enti di cui ai nn. 1°, 3°, 6°, 7° e 8° dell'art. 16, per essere assegnate in locazione o in proprieta'. Dette case debbono avere le caratteristiche di cui alle lettere b) e) d) ed e) dell'art. 48 e non piu' di dieci vani abitabili esclusi da questo numero i locali accessori e di servizio, come latrina, bagno, cucina e ripostigli. Le opere di finimento e le forniture accessorie che, in sede di collaudo, siano per qualita' e per quantita' riconosciute eccedenti quelle consentite, saranno escluse dal contributo erariale, di cui all'art. 71.
Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 50
Art. 50. L'approvazione preventiva dei progetti di case popolari od economiche e' demandata ai prefetti che ne vigileranno la esatta esecuzione ed accerteranno la osservanza delle condizioni di legge, rilasciando quindi un apposito certificato da presentarsi agli Uffici distrettuali delle imposte dirette. ((Qualora il procuratore delle imposte ritenga che non sussistano le condizioni richieste per le case popolari od economiche, comunichera' la sua opposizione motivata alla parte interessata, la quale potra' produrre ricorso in via amministrativa al Ministro per i lavori pubblici, il quale decide previa intesa col Ministro per le finanze)). Le case che godono di contributo o concorso erariale, in base a progetti approvati dal Ministero dei lavori pubblici, si considerano, senz'altro, popolari od economiche a tutti gli effetti del presente testo unico. Nelle case popolari od economiche puo' essere consentita la costruzione di locali destinati a scopi di igiene, assistenza ed educazione o da adibirsi a pubblici esercizi, eccettuati quelli destinati esclusivamente a spaccio di bevande alcooliche.
Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 51
Art. 51. Al Ministero dei lavori pubblici e' demandata la vigilanza, da esercitarsi anche mediante ispezioni, sulle societa', enti, istituti o sezioni, e privati, in quanto costruiscano case popolari od economiche, ferme restando per le cooperative edilizie non fruenti di contributo erariale le disposizioni contenute nel Capo I del titolo VII.
Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 52
Art. 52. Il compratore puo' essere ammesso a pagare il prezzo del terreno o della casa in rate annuali, semestrali, mensili o quindicinali. Le rate comprendono interesse e quota di ammortamento ovvero interesse e premio di assicurazione sulla vita contratta per conseguire, in tutto od in parte, i mezzi necessari per l'acquisto o la costruzione dell'alloggio. In entrambi i casi le rate debbono essere comprensive dell'onere afferente a ciascun alloggio per le assicurazioni di cui all'art. 55. Gli interessi maturati sul capitale corrispondente al prezzo del terreno e della casa sino all'inizio dell'ammortamento del debito, si computano in aggiunta al debito stesso.
Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 53
Art. 53. Salvo le disposizioni riflettenti le cooperative mutuatarie della Cassa depositi e prestiti o dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, il socio proprietario di casa popolare od economica ha diritto, in ogni caso, di restituire anticipatamente, in tutto od in parte, la somma mutuata per l'acquisto o la costruzione della casa. Compiuto il pagamento del prezzo della casa, la cancellazione della iscrizione ipotecaria deve essere effettuata senza spese dal Conservatore delle ipoteche. Qualora l'istituto mutuante o la societa' costruttrice si rifiutasse di rilasciare l'atto necessario alla cancellazione dell'ipoteca, l'acquirente puo' richiamarsene al tribunale che provvede in camera di consiglio, sentite le parti ed il pubblico ministero, con la procedura dell'[art. 2039 del Codice civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2039).
Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 54
Art. 54. I costruttori o gli acquirenti di case popolari od economiche i quali estinguano il loro debito col sistema dell'ammortamento, possono garantire il prestito - ferma rimanendo la ipoteca di primo grado sull'immobile - con polizza di assicurazione sulla vita. I contratti di assicurazione si stipulano con l'Istituto nazionale delle assicurazioni e con gli altri enti ed imprese autorizzati ai sensi del [R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1923-04-29;966) convertito nella [legge 17 aprile 1926, n. 473](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1926-04-17;473). L'Istituto, gli enti e le imprese predetti che esercitano l'assicurazione sulla vita possono assumere le assicurazioni sulla durata della vita umana e sul rischio d'impiego, abbinate allo ammortamento di mutui contratti per le costruzioni di alloggi in condominio, in conformita' delle tariffe e condizioni di polizza per le assicurazioni abbinate all'ammortamento di mutui fondiari prescritte, in base ai poteri conferiti dal [R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1923-04-29;966), convertito nella [legge 17 aprile 1925, n. 473](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1925-04-17;473), col decreto del Ministro delle corporazioni 1° giugno 1933, o stipulate sotto la vigilanza del Ministero delle corporazioni.
Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 55
Art. 55. Le societa' e gli enti per l'acquisto o la costruzione di case popolari od economiche, ovvero i soci divenuti proprietari delle case, o comunque acquirenti delle medesime, sono tenuti all'assicurazione contro i danni dell'incendio, dello scoppio del gas e della caduta del fulmine.
Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 56
Art. 56. Le societa' cooperative mutuatarie della Cassa depositi e prestiti sono tenute all'assicurazione dei fabbricati sociali contro danni dell'incendio, dello scoppio del gas e della caduta del fulmine, ed a versare direttamente agli enti assicuratori i premi di assicurazione. Le polizze sono vincolate a favore della Cassa depositi e prestiti e devono ad essa essere consegnate. La Cassa depositi e prestiti promuove le provvidenze necessarie ove le societa' cooperative non si tengano al corrente col pagamento dei premi. L'onere dell'assicurazione fa carico al socio o suoi aventi causa, anche dopo il riscatto, fin quando tutti i condomini dello stesso fabbricato, soci della medesima cooperativa, non abbiano estinto il rispettivo mutuo edilizio. L'ente assicuratore deve essere di gradimento della Cassa depositi e prestiti la quale potra' all'uopo pubblicare l'elenco degli enti preferiti ed, eventualmente, imporre quelle combinazioni che presentino i caratteri di maggiore sicurezza e generale convenienza.
Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 57
Art. 57. Per l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 56 (1° comma), e' responsabile il consiglio di amministrazione della cooperativa. Il consiglio medesimo e' tenuto a segnalare i soci eventualmente morosi alla Cassa depositi e prestiti, la quale potra' rivalersi come previsto nell'art. 65.
Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 58
Art. 58. Sino alla totale estinzione del debito non possono essere apportate modifiche o varianti allo stabile, accessori e pertinenze, ne' imposti oneri o servitu', ove non intervenga previamente il consenso della cooperativa e dell'istituto mutuante ovvero di queste ultimo soltanto qualora il socio si sia assunto direttamente il mutuo originario. E' in facolta' del Ministro per i lavori, pubblici e, per le cooperative mutuatarie dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, del Ministro per le comunicazioni, ordinare la rimozione parziale o totale delle opere o costruzioni eseguite direttamente da cooperative a contributo erariale o da soci delle medesime e che, a giudizio insindacabile del Ministro, siano pregiudizievoli al decoro e alla stabilita' degli edifici, ovvero agli interessi dell'ente mutuante o dei singoli soci. Tutte le relative spese sono a carico di coloro che abbiano indebitamente eseguito o consentito di eseguire i lavori.
Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 59
Art. 59. Il regolamento di cui all'art. 393 dettera' le norme in base alle quali i titolari di case economiche o popolari potranno addivenire nella ipotesi di necessario trasferimento - e senza loro perdita - alla retrocessione dell'alloggio all'ente costruttore nonche' alla risoluzione dell'eventuale contratto di assicurazione. Questa disposizione non si applica alle case costruite da cooperative edilizie a proprieta' individuale con contributo erariale.
Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 60
Art. 60. Salvo le disposizioni dell'art. 80, non puo' procedersi alla spropriazione della casa popolare od economica che in mancanza di altri beni mobili od immobili, fatta eccezione per i crediti previsti dal presente testo unico, per i crediti dell'imprenditore della costruzione o per quelli degli operai che vi hanno lavorato.
Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 61
Art. 61. L'istituto mutuante, qualora l'ente od il socio mutuatario sia in arretrato col pagamento di una semestralita', puo', indipendentemente da ogni atto di esecuzione, chiedere al presidente del tribunale competente la nomina di un sequestratario il quale provvede alla riscossione dei fitti e di ogni altro credito. La presente disposizione non ai applica agli enti ed alle societa' che abbiano ottenuto, per le costruzioni, il contributo erariale nel pagamento degli interessi.
Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 62
Art. 62. Salvo le disposizioni particolari concernenti i mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti, quelli accordati da altri istituti ai sensi del presente testo unico debbono essere garantiti da prima ipoteca e non possono eccedere il 75% del valore accertato degli immobili costituiti in ipoteca, ovvero dell'area e della spesa prevista per le nuove costruzioni. Tuttavia i detti prestiti possono raggiungere anche il totale ammontare del prezzo delle costruzioni, ivi compreso quello delle aree, qualora il mutuatario offra all'istituto finanziatore sufficienti garanzie supplementari. Nel caso che il prestito serva ad estinguere un debito per il quale fu gia' iscritta prima ipoteca, la ipoteca che viene accesa per garantire il mutuo dell'istituto finanziatore e' da considerarsi come di primo grado. Le ipoteche accese a favore dell'istituto finanziatore restano valide nonostante il sopraggiunto fallimento del debitore, quando siano state iscritte almeno dieci giorni prima della pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento, qualunque sia il giorno cui questa retrotragga la cessazione dei pagamenti. Le disposizioni del 2° e 3° comma si applicano anche ai mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti.
Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 63
Art. 63. La somministrazioni delle somme mutuate da istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti hanno luogo a rate correlativamente allo sviluppo delle costruzioni. La prima rata, nei casi previsti dal 1° comma dell'art. 62, puo' essere corrisposta solo quando il mutuatario comprovi che la spesa - comprensiva del valore dell'area - prevista per la costruzione, risulti coperta per non meno del 25 per cento. Qualora concorrano speciali circostanze che affidino circa il buon esito della operazione, gli istituti finanziatori possono consentire che la differenza fra la somma occorrente per l'opera e quella mutuata sia pagata in un numero di rate corrispondenti a quelle stabilite per l'erogazione del mutuo. In tal caso il mutuatario, per poter riscuotere le singole rate, deve dimostrare essere stata investita nell'area e nelle costruzioni la corrispondente quota di somma non mutuata. ((Dei mutui accordati, ai sensi del presente testo unico, dalla Cassa depositi e prestiti, quelli concessi ai Comuni sono somministrati previo nulla osta del prefetto, e gli altri previo nulla osta dell'Ufficio del genio civile, il nulla osta e' rilasciato previa esibizione della documentazione relativa alle spese eseguite in relazione al fabbisogno che formo' base delle concessioni)). Le somministrazioni dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato sui mutui da essa concessi a cooperative tra il personale di ruolo e i pensionati dell'Amministrazione stessa si effettuano su nulla osta del Direttore generale e possono disporsi mediante mandati diretti intestati alle cooperative ed a favore dei creditori.
Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 64
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.
Questo testo è pubblicato secondo le condizioni di riutilizzo proprie di Normattiva, non sotto una licenza Legalize né di pubblico dominio.
Normattiva
Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)