Act 038U1165
Entrata in vigore del provvedimento: 20/08/1938
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Visto il R. decreto-legge 13 gennaio 1930, n. 10 convertito in legge con la legge 9 giugno 1930, n. 782, con cui venne autorizzato il Governo del Re a riunire in testo unico le disposizioni del decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2318, convertito nella legge 7 febbraio 1926, n. 253, e tutte quelle ad esse successive in materia di edilizia popolare ed economica con facolta' di integrarle, modificarle od abrogarle;
Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quelli per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze e per le comunicazioni; Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo unico
E' approvato l'annesso testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 28 aprile 1938 - Anno XVI VITTORIO EMANUELE Mussolini - Cobolli-Gigli - Solmi - Di Revel - Benni Visto, il Guardasigilli: Solmi. Registrato alla Corte dei conti, addi' 2 agosto 1938 - Anno XVI Atti dei Governo, registro 400, foglio 8. - Mancini.
Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 1
Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica. Art. 1. I prestiti per la costruzione o l'acquisto di case popolari od economiche possono, oltre che da privati e da societa', essere consentiti dai seguenti istituti ed enti, anche in deroga alle leggi speciali ed agli statuti che li regolano: 1° tutte indistintamente le Casse di risparmio ordinarie; 2° le Banche popolari e le Societa' ordinarie e cooperative di credito; 3° i Monti di pegno; 4° le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza; 5° gli Enti morali legalmente riconosciuti; 6° le Societa' di mutuo soccorso legalmente costituite; 7° l'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale e l'Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro; 8° gli Istituti di credito fondiario; 9° l'Istituto nazionale delle assicurazioni; 10° la Sezione autonoma di credito fondiario della Banca nazionale del lavoro, anche con emissione di obbligazioni, in conformita' al R. decreto-legge 2 dicembre 1923, n. 2688, e al R. decreto-legge 8 gennaio 1925 n. 37, convertiti rispettivamente nelle leggi 17 aprile 1925, n. 473 e 18 dicembre 1927, n. 2416; 11° l'Istituto nazionale di previdenza o credito delle comunicazioni di cui al R. decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2574, convertito nella legge 31 maggio 1928, n. 1351; 12° l'Istituto nazionale di credito edilizio di cui al R. decreto-legge 2 maggio 1920, n. 698, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473; 13° gli Istituti e le Societa' di credito edilizio di cui al R. decreto-legge 4 maggio 1924, n. 993, convertito nella legge 11 febbraio 1926, n. 255.
Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 2
Art. 2. L'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale puo' erogare in prestiti per case popolari ed economiche ed in conferimenti al capitale della Sezione autonoma di credito fondiario della Banca nazionale del lavoro, somme sino al limite stabilito dalle norme che regolano l'Istituto medesimo. Il predetto Istituto puo' concedere mutui ai comuni per la costruzione di case popolari, anche per conto di istituti autonomi, con le garanzie e con i privilegi stabiliti per i mutui consentiti dalla Cassa depositi e prestiti.
Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 3
Art. 3. L'Istituto di emissione e le Casse di risparmio ordinarie possono fare anticipazioni sulle obbligazioni emesse dalla Sezione di credito fondiario della Banca nazionale del lavoro. Le Casse di risparmio ordinarie, la Cassa depositi e prestiti e tutti gli istituti elencati nell'art. 1, singolarmente o riuniti in consorzio, possono acquistare le dette obbligazioni. Gli enti morali, le societa' e gli istituti cui e' fatto obbligo, per legge, di impiegare in tutto od in parte il proprio patrimonio in titoli emessi o garantiti dallo Stato, sono autorizzati ad acquistare, come impiego, le obbligazioni emesse dalla Sezione. Queste possono essere accettate come deposito cauzionale dalle pubbliche Amministrazioni per un valore non superiore ai nove decimi del valore di borsa.
Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 4
Art. 4. La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere mutui ai comuni che intraprendano direttamente la costruzione di case popolari, nonche' agli istituti autonomi per case popolari, a condizione che gli alloggi siano dati esclusivamente in affitto. I mutui concessi agli istituti per case popolari debbono essere assunti e garantiti dal comune interessato ai sensi delle leggi che disciplinano la Cassa. I mutui contratti dai comuni con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti indicati nell'art. 1, per conto proprio o per conto di istituti autonomi per case popolari, sono soggetti alle modalita' e limitazioni previste dalle disposizioni della legge comunale e provinciale. La Cassa depositi e prestiti puo', altresi', concedere mutui all'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato di cui al Titolo IV della Parte seconda, con le norme vigenti per tale istituto, nonche' alle cooperative per costruzione di case popolari od economiche a proprieta' individuale od indivisa, composte di impiegati e pensionati dello Stato ed ai loro soci, purche' i prestiti siano garantiti con prima ipoteca. Per la concessione dei mutui non occorre la formale deliberazione di accettazione da parte dell'ente mutuatario se quella di contrattazione contenga tutti gli elementi prescritti per i mutui della Cassa. Salvo accertamento della proprieta' e liberta' degli immobili ipotecati dagli enti che hanno ottenuto od otterranno mutui ipotecari dalla Cassa, l'accettazione delle ipoteche da parto di questa e' rappresentata dal provvedimento di concessione del mutuo. I mutui di cui al presente articolo, da ammortizzarsi in un periodo non superiore ad anni 50, sono concessi in base alle disposizioni che regolano quelli della Cassa depositi e prestiti, al saggio di interesse stabilito annualmente dal Ministro per le finanze poi mutui di favore col concorso dello Stato, ivi compresi i contributi erariali ai sensi del presente testo unico.
Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 5
Art. 5. L'ammortamento dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti a cooperative edilizie a proprieta' individuale, ha inizio dal 1° gennaio o dal 1° luglio immediatamente successivo alla data in cui il fabbricato sia dichiarato abitabile.
Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 6
Art. 6. La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere, alle stesse condizioni previste dall'art. 4, i mutui occorrenti al Ministero dell'Africa Italiana per costruire, nelle colonie, case popolari od economiche da darsi in fitto al personale civile e militare dipendente dallo Stato ed avente ivi residenza. Detti mutui, esenti da tassa di concessione governativa e da rilascio di delegazioni, vengono assunti con decreti del Ministro per l'Africa Italiana e posti in ammortamento con decorrenza dall'anno successivo alla dichiarata abitabilita' delle case. Per il periodo al tempo precedente l'inizio dell'ammortamento, alla Cassa depositi e prestiti spettano gli interessi sulle somme corrisposte secondo la legge del suo istituto. La somministrazione e' effettuata a seconda del bisogno, su richiesta del Ministero dell'Africa Italiana nelle forme e con le modalita' indicate nella richiesta medesima. Le quote di ammortamento del capitale mutuato e quelle d'interesse al netto del contributo erariale, sono pagate ogni anno, entro il 23 giugno, alla Cassa depositi e prestiti, dal Ministero dell'Africa Italiana a carico dei bilanci coloniali. Con decreto del Ministro per l'Africa Italiana, di concerto col Ministro per le finanze, vengono stanziate nel bilancio delle singole colonie le somme necessarie per tali pagamenti.
Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 7
Art. 7. Qualora da parte di cooperative mutuatarie della Cassa depositi e prestiti siasi proceduto alla costruzione di piu' fabbricati, il cui fabbisogno, in seguito ad ampliamento del programma costruttivo o per effetto di simultaneo inizio delle costruzioni e della conseguente maggiore spesa occorsa, non trovi copertura nei mutui concessi e per l'ultimazione dei fabbricati stessi si rendano necessari ulteriori cospicui finanziamenti da parte della Cassa predetta, puo' disporsi, con provvedimento insindacabile dei Ministri per le finanze e pei lavori pubblici, la devoluzione di uno o piu' dei fabbricati all'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato in Roma ovvero ad istituti autonomi per case popolari. In tal caso resta salvo il diritto dei soci delle cooperative ad ottenere in locazione, secondo l'ordine rispettivo di prenotazione, gli appartamenti compresi nei fabbricati come sopra devoluti, con assoluta preferenza nei confronti di qualsiasi altro aspirante ad alloggio dell'istituto cessionario.
Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 8
Art. 8. Le cooperative mutuatarie della Cassa depositi e prestiti che abbiano venduto o vendano, nei modi di legge, aree esuberanti o locali non destinati ad uso di abitazione, oltre all'obbligo di versare alla Cassa medesima la somma corrispondente al prezzo di acquisto delle aree od al costo di costruzione dei locali venduti, devono, altresi', versarle il maggior provento ricavato dalla vendita. Tuttavia e' data facolta' alle cooperative di destinare il maggior provento alla esecuzione dei lavori approvati dal Ministero dei lavori pubblici ovvero ad altre spese necessarie alla gestione sociale, previa autorizzazione dello stesso Ministero d'intesa con la Cassa depositi e prestiti. Le norme del precedente comma sono applicabili ad altri proventi quali quelli ricavati o ricavabili da vendita di beni mobili, come materiali esuberanti o di rifiuto. Le somme che, per effetto del presente articolo, sono versate alla Cassa depositi e prestiti, vanno a diminuzione del mutuo individuale di tutti i soci in quote proporzionali.
Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 9
Art. 9. Nei fabbricati di cooperative mutuatarie della Cassa depositi e prestiti, possono adibirsi, ove ricorrano speciali circostanze che lo giustifichino, locali ad uso di botteghe e di magazzini, previa autorizzazione del Ministero dei lavori pubblici e della Cassa predetta. Con preventiva autorizzazione puo' anche procedersi alla vendita di detti locali, impiegandone il ricavato secondo il disposto dell'art. 8, oppure all'affitto di essi devolvendo i relativi canoni al fondo per spese generali.
Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 10
Art. 10. La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a mutuare all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato i fondi occorrenti per la concessione di mutui a societa' cooperative per la costruzione di case popolari od economiche, costituite fra il personale di ruolo ed i pensionati delle ferrovie stesse. Ai mutui suddetti si applicano le disposizioni di cui all'art. 4. L'annualita' di ammortamento e dei relativi interessi al netto del contributo erariale e' iscritta, anno per anno, nel bilancio dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e pagata alla Cassa depositi e prestiti entro il 25 giugno. Il tasso d'interesse e tutti i rapporti derivanti dalla concessione del mutuo, fra l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e le cooperative, sono regolati dalle disposizioni che disciplinano i mutui concessi direttamente dalla Cassa depositi e prestiti alle cooperative da essa finanziate. Per la concessione dei mutui di cui sopra e per la gestione decapitali mutuati, sono istituiti speciali conti correnti ai sensi dell'articolo 11.
Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 11
Art. 11. L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e' autorizzata a mutuare, in aggiunta alle somme gia' concesse alle societa' cooperative edilizie tra il personale ferroviario, un'altra somma fino alla concorrenza di £. 5.000.000 da prelevarsi dalla disponibilita' del Fondo pensioni e sussidi del personale stesso e da assegnarsi a cooperative le quali siano state gia' finanziate da istituti privati di credito ed ora abbiano necessita' di nuovi fondi per completare costruzioni in corso o per soddisfare obbligazioni contratto in relazione al loro programma costruttivo. I nuovi mutui fruttiferi in ragione del 5% annuo e ammortizzabili in non piu' di 50 anni, sono concessi alle condizioni e cautele da stabilirsi, nell'interesse del Fondo pensioni e sussidi anzidetto, dal Ministro per le comunicazioni. Per la gestione dei mutui suindicati e di quelli gia' concessi sullo stesso Fondo o ad esso devoluti, e' istituito, fra l'Amministrazione delle ferrovie e la Cassa depositi e prestiti, uno speciale conto corrente nel quale sono iscritti i prelevamenti per mutui autorizzati ed i versamenti annuali per interessi e quote di ammortamento. Altro conto corrente e' istituito fra l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e ciascuna cooperativa mutuataria per i pagamenti e per le riscossioni, in esse compresa una quota del 0,10 per cento per spese generali sull'ammontare dei capitali mutuati. Le cooperative mutuatarie tengono, in confronto di ciascun socio assegnatario, apposito conto corrente individuale dove vengono iscritti il costo dell'alloggio ed i versamenti mensili effettuati per interessi e quote di ammortamento.
Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 12
Art. 12. I soci che alla data del 1° ottobre 1925 facevano parte di cooperative le quali, per non avere conseguito entro il 31 dicembre stesso anno il finanziamento occorrente alle costruzioni, siano incorse nella rescissione del contratto di mutuo gia' concluso coll'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'acquisto delle aree, hanno un diritto preferenziale nella concessione degli alloggi in case economiche che l'Amministrazione costruisca su dette aree divenute di sua proprieta'. Uguale diritto e' riservato ai soci delle cooperative dalle quali l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato abbia rilevato oltre alle aree anche le costruzioni in corso per adattarle e completarle ad uso di case economiche per ferrovieri. I soci possono esercitare il diritto preferenziale in base all'ordine d'iscrizione nel libro sociale, purche' siano in attivita' di servizio al momento della concessione, con l'osservanza delle norme che disciplinano l'esercizio di dette case.
Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 13
Art. 13. Previa autorizzazione da darsi, volta per volta, dal Ministro per le finanze, la Cassa depositi e prestiti, nel deliberare a favore di cooperative edilizie composte di impiegati e pensionati dello Stato esistenti nelle provincie lombarde e nel comune di Roma, la concessione dei mutui per i quali esse abbiano gia' ottenuto il contributo erariale, puo' valersi anche delle somme che saranno all'uopo anticipate dalla Cassa di risparmio delle provincie lombarde all'interesse annuo del 5 per cento, netto in ogni tempo e modo per la Cassa medesima. Per tali operazioni la Cassa di risparmio e' autorizzata a derogare alle disposizioni ed alle limitazioni del suo statuto fondamentale e successive modificazioni. Agli effetti della regolazione dei rapporti fra Cassa depositi e prestiti e Cassa di risparmio, le disposizioni del presente articolo e quelle dell'art. 14, sostituiscono, ad ogni effetto, la formale convenzione. Le eventuali particolarita' che occorresse definire, sono stabilite fra i due istituti per semplice corrispondenza.
Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 14
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