Act 038U1165
Art. 386. Costituiscono motivo di risoluzione dei contratti di affitto: a) il trasferimento; b) l'uso irregolare dell'alloggio; c) la destituzione o le dimissioni dall'impiego; d) il collocamento a riposo, la cessazione comunque dal servizio attivo del personale militare per gli alloggi di cui agli art. 343 (comma 2°), 345 lett. b) e la morte del locatario. Il regolamento previsto dall'art. 393 determinera' in quali casi e per quale periodo di tempo l'alloggio concesso potra' essere mantenuto dopo il collocamento a riposo del locatario o conservato, in caso di sua morte, in uso alla vedova od ai figli minorenni. La risoluzione dei contratti di locazione e', con ordinanza motivata, dichiarata, secondo i casi, dal Presidente dell'Istituto sentito il Comitato centrale o dai presidenti delle rappresentanze di esso sentiti i rispettivi comitati ovvero dai rappresentanti di cui al 4° comma dell'art. 355. Allo stesso modo si procede in caso di morosita' e di abusiva od irregolare occupazione di case o di locali dell'Istituto. Per gli alloggi poi locati a soci del cessato Istituto romano cooperativo, i casi di risoluzione dei contratti sono quelli previsti dallo statuto. Tali ordinanze hanno forza di titolo esecutivo a tutti gli effetti di legge e alla eventuale esecuzione dello sfratto si provvedera' in via amministrativa a mezzo del personale stesso dell'Istituto il quale potra' richiedere direttamente l'assistenza della forza pubblica.
Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 387
Art. 387. I contratti dell'Istituto sono esenti da bollo e registrati con tassa fissa minima; ed a tassa fissa sono altresi' soggette le volture catastali a sensi dell'art. 149 lett. a) e le formalita' ipotecarie. I contratti di affitto delle case sono pure esenti da bollo ma soggetti alla tassa proporzionale ordinaria di registro con riduzione ad un quarto e le registrazioni potranno aver luogo per elenco a sensi della legge di registro.
Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 388
Art. 388. I mutui concessi all'Istituto nazionale dagli istituti di credito fondiario godono della esenzione dai diritti erariali di abbonamento di cui all'[art. 27 del testo unico 16 luglio 1905, n. 646](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:::1905-07-16;646~art27), e successive modificazioni. Sono esenti dalla imposta di ricchezza mobile tanto gli interessi sui mutui stipulati con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti predetti, quanto gli interessi corrisposti dalla Cassa stessa sui versamenti in conto corrente ad essa fatti dagli enti finanziatori ai fini della costruzione delle case dell'Istituto nazionale.
Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 389
Art. 389. I contratti dell'Istituto possono essere stipulati in forma pubblica amministrativa a mezzo di un funzionario dell'Istituto stesso all'uopo delegato a riceverli ed a conservarli mediante ordinanza del Presidente. Tale funzionario e' obbligato alla tenuta del repertorio prescritto dagli articoli 127 a 130 della vigente legge di registro e, per la la stipulazione dei contratti e per il rilascio di copie, l'Istituto percepira' speciali diritti di segreteria secondo tabelle da approvarsi dal Ministro pei lavori pubblici. ((13))
Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 390
Art. 390. L'Istituto e' soggetto alla vigilanza del Ministero delle finanze per la gestione amministrativo-finanziaria ed a quella del Ministero dei lavori pubblici per la parte tecnico-amministrativa. Spetta al Ministro per la guerra di concerto con quello per le finanze l'alto controllo per quanto riguarda gli alloggi militari di cui all'art. 343 (comma 2°).
Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 391
Art. 391. Avverso i provvedimenti delle rappresentanze dell'Istituto e' ammesso ricorso al Comitato centrale che decide inappellabilmente e avverso quelli di concessione e di revoca degli alloggi di cui all'art. 381 e' soltanto proponibile reclamo al Ministro per la guerra la cui decisione e' definitiva e non soggetta ad alcun ricorso od azione.
Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 392
Art. 392. Restano ferme a favore dell'Istituto le agevolazioni previste dal presente [testo unico per l'edilizia](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001-06-06;380) popolare ed economicamente la esenzione venticinquennale dalla imposta sui fabbricati e l'equiparazione all'Amministrazione dello Stato per quanto concerne l'esonero dal pagamento di diritti stabiliti da leggi generali e speciali.
Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 393
Art. 393. Il Governo del Re e' autorizzato ad emanare, sentito il Consiglio di Stato, il regolamento generale ed i regolamenti speciali necessari per l'applicazione del presente testo unico.
Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 394
Art. 394. Sono abrogato tutte le disposizioni contrarie a quelle contenute nel presente testo unico od incompatibili. Visto, d'ordine di Sua Maesta' il Re d'Italia, Imperatore d'Etiopia: Il Ministro per i lavori pubblici: Cobolli-Gigli
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