LEGGE 22 dicembre 1938, n. 2224
Art. 1
È data facoltà alle competenti amministrazioni dello Stato e alle amministrazioni delle provincie e dei comuni, di concedere, secondo i vigenti ordinamenti, per una durata non superiore ai sessanta anni e mediante il pagamento di un canone annuo di lire cento, il sottosuolo dei beni di loro pertinenza a chi ne faccia domanda per costruire in detti sottosuoli locali da adibirsi a ricoveri antiaerei pubblici. Dalle predette concessioni non debbono derivare servitù o aggravamenti di servitù nei riguardi dei beni oggetto della concessione o qualsiasi pregiudizio ai fabbricati costituenti i beni stessi e alle persone che vi abitano. Scaduto il termine della concessione tutti i locali costruiti nel sottosuolo dell'area concessa e i relativi impianti fissi e mobili attinenti alla protezione antiaerea diventano di proprietà dell'ente concedente, senza che il concessionario abbia diritto ad alcun compenso. Le concessioni di sottosuolo di cui trattasi non importano ricerca o utilizzazione del sottosuolo minerario nè delle acque sotterranee; restano in materia ferme e impregiudicate le norme di cui al R. decreto 29 luglio 1927-V, n. 1443, e al Regio decreto 11 dicembre 1933-XII, n. 1775.
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