LEGGE 15 maggio 1939, n. 747

Type Legge
Publication 1939-05-15
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

Le aree con le relative pertinenze ed accessioni pervenute allo Stato dal Sindacato Italiano Costruzioni Appalti Marittimi (S.I.C.A.M.) in virtù dell'art. 1 del R. decreto legge 27 ottobre 1937, n. 1865, convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2546, sono trasferite in proprietà della Società anonima Porto industriale di Livorno, con sede in Livorno, a far tempo dal 18 novembre 1937-XVI, rimanendo addebitato alla Società anonima Porto industriale di Livorno l'importo di L. 12.600.000 pagato dallo Stato al S.I.C.A.M. Le vendite o le trattative di vendita fatte dallo Stato si intendono come fatte a tutti gli effetti dalla Società anonima, Porto industriale di Livorno. Le trattative di vendita dovranno dalla Società medesima essere perfezionate alle condizioni già stabilite dallo Stato. Le somme che lo Stato avrà, alla data della entrata in vigore della presente legge, introitato o per prezzo in caso di vendita o in conto prezzo in caso di trattativa, rimangono allo Stato e andranno a diminuzione del debito di L. 12.600.000 indicato al primo comma del presente articolo.

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