LEGGE 22 maggio 1939, n. 801
Art. 1
È autorizzata la spesa di L. 6.562.000 quale contributo in capitale dello Stato nella spesa occorrente per i lavori di ampliamento e di sistemazione dell'Ospedale civile di Venezia. Le modalità di somministrazione del predetto contributo saranno regolate con la convenzione da stipularsi tra lo Stato e gli Enti interessati che sarà approvata dal Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per l'interno e con il Ministro per le finanze.
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