LEGGE 29 maggio 1939, n. 817
Art. 1
Il compenso da pagarsi ai messi notificatori per il recapito di ciascun avviso, decisione od atto relativo all'accertamento delle imposte dirette è fissato in centesimi 40, salve le deduzioni di cui ai Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561. Detto compenso, salve le deduzioni di cui al comma precedente, è elevato alla misura di centesimi 80 quando la notifica è eseguita nei Comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti.
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