LEGGE 5 giugno 1939, n. 826
Art. 1
Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero della marina, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1939 al 30 giugno 1940, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.
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