LEGGE 22 maggio 1939, n. 846
Art. 1
Nella spesa occorrente per le opere di risanamento della città di Mantova lo Stato concorrerà con un contributo di L. 10.000.000. Il Ministro per le finanze è autorizzato a provvedere con propri decreti alla inscrizione della somma predetta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in cinque esercizi. Le modalità di somministrazione del predetto contributo saranno regolate con la convenzione da stipularsi tra lo Stato ed il comune Mantova, che sarà approvata con decreto dal Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per l'interno e con il Ministro per le finanze.
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