LEGGE 23 giugno 1939, n. 877
Art. 1
Il Governo del Re è autorizzato ad accertare ed a riscuotere, secondo le leggi in vigore, le imposte e le tasse di ogni specie, ed a fare affluire, nelle Casse dello Stato, le somme ed i proventi dovuti per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1939 al 30 giugno 1940, giusta lo stato di previsione per l'entrata annesso alla presente legge (tabella A). È, altresì, autorizzato a rendere esecutivi i ruoli delle imposte dirette per l'esercizio medesimo.
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