LEGGE 19 maggio 1939, n. 908
Art. 1
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE D'ETIOPIA Il Senato e la, Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. All'art. 20 del Regio decreto-legge 20 luglio 1934-XII, numero 1302, convertito nella legge 4 aprile 1935-XIII, n. 808, concernente le indennità dà corrispondere al personale militare e civile della Regia aeronautica è aggiunto il seguente capoverso: «Durante le punizioni di rigore (arresti di fortezza, arresti di rigore, sala di rigore, prigione di rigore) e per il periodo di tempo nel quale le punizioni stesse sono effettivamente scontate, i compensi e soprassoldi giornalieri per servizi od incarichi speciali vengono ritenuti agli interessati e versati all'Opera nazionale per i figli degli aviatori». Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a, chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 19 maggio 1939-XVII VITTORIO EMANUELE Mussolini - Di Revel Visto, il Guardasigilli: Solmi
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