LEGGE 25 maggio 1939, n. 920

Type Legge
Publication 1939-05-25
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

Per i lavori previsti dal primo comma dell'art. 1 del Regio decreto-legge 10 marzo 1938, n. 330, i costruttori potranno ottenere sul compenso daziario ad essi spettante ai termini del secondo comma del detto articolo, anticipi nella misura massima del 60 per cento secondo le norme che saranno stabilite con decreto del Ministro per le comunicazioni di concerto con quello per le finanze, da registrarsi alla Corte dei conti.

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