LEGGE 10 giugno 1939, n. 931
Art. 1
In aggiunta alle autorizzazioni indicate nell'art. 293 del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, approvato con R. decreto 28 aprile 1938-XVI, n. 1165, è consentito all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato di prelevare a mutuo dai residui attivi del fondo pensioni e sussidi del personale ferroviario 80 milioni per l'acquisto e la costruzione di case economiche destinate ad essere date in affitto a ferrovieri in attività di servizio, senza riguardo a limiti di stipendio. Sui capitali che saranno così prelevati sarà corrisposto dall'Amministrazione al fondo anzidetto l'interesse del 4,50 per cento all'anno.
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