LEGGE 22 giugno 1939, n. 1002
Art. 1
Per provvedere allo sviluppo delle opere di irrigazione e degli acquedotti rurali è autorizzata la spesa di L. 1000 milioni da ripartirsi in ragione di L. 125 milioni per esercizio finanziario, a partire dall'esercizio 1939-40. Con decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di concerto con quello delle finanze, sarà stabilito in quale misura la somma assegnata debba essere portata rispettivamente in aumento delle dotazioni di cui agli articoli 2 e 5 del R. decreto-legge 13 gennaio 1938-XVI, n. 12, e successive modificazioni, e saranno conseguentemente determinati i limiti d'impegno.
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