LEGGE 13 luglio 1939, n. 1119
Art. 1
I professori d'egli Istituti d'istruzione media ed artistica e delle Università e Istituti d'istruzione universitaria, di cittadinanza straniera, potranno essere rimossi dall'ufficio, in deroga alle vigenti disposizioni, su deliberazione del Consiglio dei Ministri.
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