LEGGE 28 luglio 1939, n. 1151
Art. 1
Nella spesa occorrente per i lavori di costruzione della Scuola Convitto professionale per infermiere annessa all'Ospedale civile di Venezia, lo Stato concorrerà col contributo del 2 per cento sul mutuo che sarà all'uopo per essere contratto dagli Enti interessati, e fino alla somma capitale di L. 5.000.000.
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