LEGGE 13 luglio 1939, n. 1222
Art. 1
All'art. 2 del R. decreto-legge 19 ottobre 1933-XI, n. 1956, convertito in legge con la legge 14 giugno 1934-XII, n. 1158, modificato col R. decreto-legge 15 aprile 1937-XV, n. 812, convertito in legge con la legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2623, è sostituito il seguente: «Art. 2. - Gli stabilimenti di produzione e di vendita del seme bachi, operanti a norma della legge 28 giugno 1923-I, n. 1512, potranno annualmente porre in vendita esclusivamente sente dei tipi e qualità che saranno stati determinati dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentita la Commissione di cui all'art. 8, con decreto da pubblicare nel mese di febbraio dell'anno precedente. «Tale decreto fisserà anche i quantitativi totali percentuali tra i vari tipi e qualità di seme. L'organizzazione di categoria provvederà alla ripartizione di tali quantitativi totali percentuali fra le varie ditte produttrici e indicherà a ciascuna di esse la quota proporzionale dei tipi prescritti che è tenuta produrre, in rapporto alla sua produzione totale dell'annata, dandone comunicazione agli istituti incaricati del servizio di controlli di cui alla legge 28 giugno 1923-I, numero 1512, prima dell'inizio della confezione. «I conduttori di stabilimenti di produzione e vendita seme bachi che non ottemperino agli obblighi sanciti nel presente articolo sono puniti con l'ammenda non inferiore a lire cinquemila. «Indipendentemente dall'applicazione di tale penalità, è in facoltà dei funzionari e degli incaricati del servizio di vigilanza e controllo sugli stabilimenti di produzione seme bachi, ai sensi della legge 28 giugno 1923-I, n. 1512, di ordinare la essiccazione di quelle partite di bozzoli, destinate alla produzione del seme, che trovassero negli stabilimenti non conformi ai tipi e qualità da confezionare per l'annata in corso. In questo caso i bozzoli essiccati devono essere conferiti all'ammasso bozzoli della zona. «L'inosservanza della disposizione di cui al primo comma del presente articolo costituisce altresì infrazione valutabile ai sensi dall'art. 18 della legge 28 giugno 1923-I, n. 1512, agli effetti della revoca dell'autorizzazione».
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