LEGGE 21 agosto 1939, n. 1241
Art. 1
Le persone di origine e di lingua tedesca, domiciliate nei comuni dell'Alto Adige, anche se residenti altrove, le quali hanno acquistato la cittadinanza italiana in applicazione del Trattato di San Germano, annesso alla legge 26 settembre 1920, n. 1322, e delle norme emanate in esecuzione del Trattato stesso, che intendano trasferirsi in Germania ed acquistare la cittadinanza germanica, devono dichiarare di rinunciare alla cittadinanza italiana prima del trasferimento. La presente disposizione si applica, altresì, ai discendenti, cittadini italiani, delle persone indicate nel comma precedente.
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