LEGGE 4 agosto 1939, n. 1517

Type Legge
Publication 1939-08-04
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API
Art. 1

I sanitari i quali producono ricorso alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, indipendentemente dalla carta bollata usata per la scritturazione del ricorso, sono obbligati a versare, presso un Ufficio del registro del Regno, a titolo di tassa di bollo, la somma di lire cinquanta. La tassa così corrisposta sostituisce quella che sarebbe dovuta sugli originali delle decisioni emesse dalla detta Commissione, nonchè sulle copie occorrenti per la notificazione delle decisioni medesime, i quali, pertanto, sono esenti da tassa di bollo. La notificazione delle dette decisioni è eseguita in via amministrativa. Il ricorso è irricevibile se non è accompagnato dalla bolletta comprovante il pagamento della tassa indicata nel comma precedente. La detta tassa è irripetibile anche in caso di rinuncia.

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.