LEGGE 23 novembre 1939, n. 1756
Art. 1
Al funzionario che attualmente e da oltre dieci anni ricopre il posto di direttore dei servizi amministrativi della Azienda autonoma statale della strada è attribuito ad personam ad ogni effetto, il grado 4° dell'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato approvato con Regio decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, e successive variazioni e integrazioni, ferme restando la qualifica e le funzioni inerenti al detto posto.
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