LEGGE 27 novembre 1939, n. 1883
Art. 1
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE D'ETIOPIA Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato; Noi abbiamo sezionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. Negli accertamenti analitici per l'imposta complementare, sarà compresa tra le spese deducibili l'imposta straordinaria sul capitale delle aziende industriali e commerciali. La detrazione dell'imposta straordinaria è ammessa nella misura effettivamente corrisposta nell'anno sui risultati del quale deve commisurarsi il reddito. Si considerano come imposta effettivamente pagata e si detraggono sino alla scadenza del periodo, per il quale avrebbero dovuto corrispondersi, anche le ammalia della imposta straordinaria in precedenza riscattata. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta, nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 27 novembre 1939-XVIII VITTORIO EMANUELE MUSSOLINI - GRANDI - DI REVEL Visto, il Guardasigilli: GRANDI
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