LEGGE 16 novembre 1939, n. 1889
Art. 1
All'art. 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con R. decreto 30 ottobre 1933-XII, n. 1611, è aggiunto il seguente comma: «Le disposizioni e i provvedimenti anzidetti debbono essere promossi di concerto coi Ministri per la grazia e giustizia e per le finanze».
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