LEGGE 20 novembre 1939, n. 1911
Art. 1
All'art. 32 del R. decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1639, convertito nella legge 7 giugno 1937-XV, n. 1016, è sostituito il seguente; «La Commissione centrale è composta di un presidente e di venticinque membri, cinque dei quali con funzioni di vice-presidenti, tutti nominati dal Ministro per le finanze. «Essa è suddivisa in cinque sezioni la cui composizione e specifica competenza in materia di imposte dirette od indirette viene determinata annualmente con provvedimento del presidente. «Il presidente ed i vice-presidenti, sono scelti fra i membri del Senato del Regno. «Gli altri componenti sono scelti fra le seguenti categorie: a) consiglieri di Stato; b) consiglieri della Corte dei conti; c) magistrati aventi grado non inferiore al quarto; d) avvocati dello Stato aventi grado non inferiore al quarto; e) funzionari dell'Amministrazione finanziaria centrale di grado non inferiore a direttore capo divisione in attività di servizio o a riposo. «I membri della Commissione centrale, esclusi il presidente ed i vice-presidenti, cessano dalla carica col compimento del settantesimo anno di età. «Il Ministro per le finanze, di propria iniziativa o Eni proposta del presidente della Commissione, può disporre, quando ne riconosca la necessità la costituzione di altre sezioni. «Ciascuna sezione è composta di un vice-presidente e di quattro membri e nella stessa sezione non possono appartenere, se non temporaneamente a sensi dell'articolo 15 del R. decreto 8 luglio 1937, n. 1516, più membri della stessa categoria. «La Commissione centrale viene convocata a sezioni unite per l'esame delle controversie per le quali le Commissioni provinciali, pronunciando in sede di rinvio, non siansi uniformate al principio di diritto affermato dalla Commissione centrale, nonchè, per l'esame delle controversie che i presidenti delle sezioni ritengano necessario deferire al giudizio dello sezioni unite. «Il presidente della Commissione ha sempre facoltà di sottoporre all'esame delle sezioni unite quelle controversie che a suo insindacabile giudizio abbiano particolare importanza o importino risoluzioni di massima. «Le sezioni unite sono costituite dalle sezioni aventi la stessa competenza per materia di imposte: nelle decisioni a sezioni unite i presidenti delle singole sezioni hanno voto deliberativo alla pari dei membri o per la validità delle decisioni occorre la presenza di almeno la metà dei membri che compongono complessivamente le singole sezioni: nel caso in cui i componenti le sezioni unite siano in numero pari o si abbia parità di suffragio, prevale il voto del presidente. «Il presidente oltre a presiedere le sezioni unite della Commissione può assumere la presidenza di qualunque sezione. «Per quanto non sia espressamente innovato dal presente articolo, continuano ad essere applicate per la composizione ed il funzionamento della Commissione centrale le norme attualmente in vigore»
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