LEGGE 30 novembre 1939, n. 1975
Art. 1
È data facoltà al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, Sottosegretariato di Stato per la bonifica integrale, di concedere all'Ente ferrarese di colonizzazione un contributo straordinario, entro il limite complessivo di 50 milioni, ed entro il limite massimo annuo di 5 milioni, nella spesa occorrente per la colonizzazione del comprensorio di bonifica della Nurra, secondo il piano di massima da approvare dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Nessun concorso dello Stato negli interessi, comunque previsto o mantenuto dal testo delle norme sulla bonifica integrale, approvato con R. decreto 13 febbraio 1933-XI, n. 215, può essere concesso su mutui per opere o spese relative alla colonizzazione prevista dal precedente comma. Tale contributo sarà assegnato annualmente, in misura strettamente proporzionale al graduale sviluppo del piano generale di miglioramento fondiario e in base a certificati degli organi tecnici compartimentali.
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