LEGGE 23 novembre 1939, n. 2098
Art. 1
Il Ministero dell'aeronautica è autorizzato ad assumere impegni, ripartiti in sei esercizi finanziari, nei limiti dei fondi stanziati nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'aeronautica, per la complessiva somma di lire 2.300.000, a carico del capitolo di parte straordinaria per l'esercizio finanziario 1939-1940 e dei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi, da corrispondere in una quota di L. 400.000 per ciascun esercizio dal 1939-1940 al 1943-1944, ed una quota di L. 300.000 per l'esercizio successivo, al comune di Orvieto a titolo di nuovo contributo alle spese per la costruzione degli edifici occorsi, in quella città, per la caserma degli avieri e per la sistemazione del centro di reclutamento e mobilitazione della III Zona aerea territoriale.
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