LEGGE 22 dicembre 1939, n. 2185
Art. 1
Gli ufficiali, sottufficiali e graduati di truppa delle Forze armate dello Stato, legittimamente rimossi o retrocessi dal grado in seguito a procedimento disciplinare, possono, a loro domanda e su parere favorevole del Tribunale supremo militare, essere reintegrati nel grado già posseduto, sempre che diano prova di aver conservata un'ottima condotta morale, civile e politica per almeno cinque anni dal giorno della perdita del grado. Tale termine è ridotto alla metà per i militari, che, per atti di valore personale compiuti dopo la perdita del grado, abbiano conseguita una promozione per merito di guerra o altra ricompensa al valor militare. I militari, che abbiano conseguito più dì una dello promozioni o ricompense indicate nel precedente comma, possono ottenere la reintegrazione nel grado in qualsiasi tempo.
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