LEGGE 22 dicembre 1939, n. 2207
Art. 1
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE D'ETIOPIA. Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato; Noi abbiamo menzionato e promulghiamo quanto segue; Articolo unico. L'art. 1 della legge 3 giugno 1935-XIII, n. 1095, contenente norme per il trapasso di proprietà dei beni immobili siti nelle Provincie di confine terrestre, è sostituito dal seguente: «Alle disposizioni della legge 1° giugno 1931-IX, n. 886, sono aggiunte le seguenti: «Tutti gli atti di alienazione totale o parziale dei beni immobili siti nelle zone delle Provincie di confine terrestre devono essere sottoposti all'approvazione del prefetto della Provincia. «L'approvazione è necessaria anche per l'aggiudicazione di tali beni a seguito di vendita in via esecutiva. «In mancanza di tale approvazione, gli atti sopraindicati sono privi di efficacia giuridica. «Il prefetto, previo parere dell'Autorità militare, provvede in materia entro tre mesi dalla presentazione della domanda. L'approvazione non può essere data in difformità del parere dell'Autorità militare. Il rifiuto dell'approvazione non è motivato, ma è passibile di ricorso in via gerarchica al Governo del Re, che decide, con provvedimento insindacabile». Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare, come legge dello Stato. Data a Roma, addì 22 dicembre 1939-XVIII VITTORIO EMANUELE MUSSOLINI - CIANO - GRANDI - DI REVEL - SERENA - TASSINARI Visto, il Guardasigilli: GRANDI
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