LEGGE 20 marzo 1940, n. 230
Art. 1
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE D'ETIOPIA. Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. Il beneficio della restituzione dei diritti, previsto dal R. decreto-legge 27 luglio 1938-XVI, n. 1202, convertito nella legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 211, per gli autoveicoli che si esportano, è ulteriormente prorogato, nella stessa misura, ed alle stesse condizioni, dal 1° gennaio al 31 dicembre 1940-XVIII. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a San Rossore, addì 20 marzo 1940-XVIII VITTORIO EMANUELE Mussolini - Di Revel - Riccardi Visto, il Guardasigilli: Grandi
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