LEGGE 2 aprile 1940, n. 287
Art. 1
L'Ufficio per la vendita dello zolfo italiano in Roma, istituito con il R. decreto-legge 11 dicembre 1933-XII, n. 1699, convertito nella legge 5 febbraio 1934-XII, n. 307, è prorogato a tempo indeterminato ed assume la denominazione di «Ente Zolfi Italiani» con sede in Roma. Per quanto non sia diversamente stabilito nella presenta legge, l'Ente continua ad essere amministrato in base alle disposizioni della legge 5 febbraio 1934-XII, n. 307, del R. decreto 3 gennaio 1934-XII, n. 18, e della legge 8 aprile 1935-XIII, n. 688. Restano pure in vigore, in quanto siano applicabili, le disposizioni della legge 13 gennaio 1936-XIV, n. 235, della legge 18 maggio 1936-XIV, n. 1156, e della legge 27 gennaio 1938-XVI, n. 129.
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