LEGGE 20 marzo 1940, n. 291
Art. 1
All'elenco delle merci di origine delle Isole italiane dell'Egeo, ammesse alla importazione nel Regno, in esenzione del dazio doganale, nei limiti del quantitativo annuo per ciascuna di esse indicato, sono aggiunte le seguenti: voce ex-125: oli vegetali diversi da quelli di oliva (esclusi gli oli concreti) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Q.li 2.000 voce ex-645: essenza di trementina. . . . . . . . . . » 3.000 voce ex-655-a): colofonia. . . . . . . . . . . . . . » 10.000 Prodotti delle Piccole Industrie Egee: Tessuti di seta in scialli e tappeti. . . . . . . . . » 10
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