LEGGE 29 marzo 1940, n. 293

Type Legge
Publication 1940-03-29
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

Dalla data dell'entrata in vigore della presente legge sono sopressi: a) il Consorzio della provincia e dei comuni trentini costituito con atto 3 giugno 1919, posto in liquidazione in virtù del R. decreto-legge 7 maggio 1924-II, n. 649, convertito nella legge 17 aprile 1925-III, n. 473; b) la Cassa di ammortamento dei debiti di guerra istituita col R. decreto-legge 3 marzo 1926-IV, n. 332, convertito nella legge 2 giugno 1927-V, n. 951; c) la Sezione italiana del tribunale misto italo-austriaco, istituito con l'art. 5 dell'Accordo italo-austriaco del 6 aprile 1922, reso esecutivo col R. decreto-legge 13 dicembre 1923-II, n. 3154, convertito nella legge 18 marzo 1926-IV, n. 562. Dalla stessa data, qualsiasi reclamo relativo alle materie già di competenza dei soppressi uffici di verifica e compesazione di Roma e di Trieste, e dell'ex Ufficio stralcio per questioni finanziarie derivanti dall'applicazione dei Trattati di pace, dovrà essere diretto al Comitato istituto con art. 2 del R. decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 41, convertito nella legge 7 giugno 1937-XV, n. 992, presso la Dizione generale del Tesoro.

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