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LEGGE 2 aprile 1940, n. 307

Current text a fecha 1970-01-02
Art. 1

È autorizzata la spesa di L. 12.000.000 in aggiunta a quella di cui all'art. 3, ultimo comma, della legge 16 giugno 1939-XVII, n. 847, per le necessità più urgenti in caso di pubbliche calamità.