Art. 1
È autorizzata la spesa di L. 12.000.000 in aggiunta a quella di cui all'art. 3, ultimo comma, della legge 16 giugno 1939-XVII, n. 847, per le necessità più urgenti in caso di pubbliche calamità.
È autorizzata la spesa di L. 12.000.000 in aggiunta a quella di cui all'art. 3, ultimo comma, della legge 16 giugno 1939-XVII, n. 847, per le necessità più urgenti in caso di pubbliche calamità.