LEGGE 4 aprile 1940, n. 310

Type Legge
Publication 1940-04-04
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

Il Ministro per la guerra è autorizzato ad assumere fino al 30 giugno 1940-XVIII, per spese relative a servizi e prestazioni occorrenti per esigenze straordinarie della difesa nazionale, impegni entro il limite massimo di lire otto miliardi, in aggiunta alle somme già stanziate per le spese predette. Gli stanziamenti da effettuare nell'esercizio 1939-1940, in aggiunta alle somme già stanziate e in dipendenza degli impegni sopra indicati, non potranno superare lire quattro miliardi e verranno gradualmente inscritti in relazione all'andamento dei pagamenti relativi. Gli ulteriori stanziamenti complementari occorrenti verranno disposti nell'esercizio finanziario 1940-1941.

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