LEGGE 2 maggio 1940, n. 450
Art. 1
Fino a tutto l'anno 1940, i tenenti colonnelli ed i capitani in servizio permanente effettivo del ruolo naviganti dell'Arma aeronautica, potranno essere presi in esame per l'avanzamento al grado superiore rispettivamente a scelta assoluta e ad anzianità, e, se giudicati idonei, conseguire la promoziono indipendentemente dalla frequenza e dal superamento dei corsi alti studi o normali della scuola di guerra aerea. Alle medesime condizioni potranno essere ammessi a sostenere gli esami a scelta (facoltativi) e promossi a tale titolo, i capitani dell'Arma e ruolo predetti compresi nei limiti per l'iscrizione sul quadro d'avanzamento a scelta per l'anno 1940.
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