LEGGE 29 marzo 1940, n. 474
Art. 1
Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione stipulata in Venezia, fra l'Italia e la Jugoslavia, il 18 luglio 1939-XVII, concernente la sistemazione degli interessi patrimoniali sia delle ex provincie della Carniola, di Gorizia e di Gradisca, sia dei Corpi morali di diritto pubblico che esercitano le loro funzioni sul territorio delle Provincie su menzionate, sia infine dei diritti di uso civico interessanti le Provincie medesime.
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