LEGGE 27 maggio 1940, n. 677
Art. 1
Per la definitiva sistemazione ed il completamento della strada detta delle «Colonnette» di accesso da Chieti alla stazione ferroviaria omonima, il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concedere a quel Comune un sussidio straordinario di lire 850.000. Mediante convenzione da stipularsi col Comune e da approvarsi con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze, saranno stabilite le modalità per l'erogazione del sussidio predetto.
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