LEGGE 30 maggio 1940, n. 681
Art. 1
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE D'ETIOPIA Il Senato e la Camera del Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. La Società anonima Ferrovie Vicinali è autorizzata ad eseguire il raddoppio del binario fra Centocelle e Grotte Celoni ed a provvedere all'approvvigionamento del materiale rotabile occorrente per l'intensificazione dell'esercizio lungo detto tratto, per una spesa che, entro il limite massimo di lire 8.000.000, sarà determinata in base a perizia da approvarsi dal Ministro per le comunicazioni di concerto col Ministro per le finanze, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici. Mediante convenzione da approvarsi con decreto Reale su proposta del Ministro per le comunicazioni di concerto col Ministro per le finanze, saranno regolati i rapporti fra lo Stato e la Società in dipendenza degli incrementi patrimoniali come sopra autorizzati. Con decreto del Ministro per le finanze sarà provveduto alle occorrenti variazioni di bilancio. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 30 maggio 1940-XVIII VITTORIO EMANUELE Mussolini - Host Venturi - Di Revel Visto, il Guardasigilli: Grandi
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