LEGGE 27 maggio 1940, n. 692
Art. 1
L'art. 2 del R. decreto-legge 29 aprile 1937-XV, n. 861, convertito in legge con la legge 20 dicembre 1937-XVI, numero 2571, è così modificato: «A decorrere dal 15 maggio 1940-XVIII, chiunque abbia effettuato nel Regno l'adattamento supplementare in lingua italiana di pellicole cinematografiche sonore non nazionali, è tenuto al pagamento di una tassa di concessione governativa di lire 75.000, per ognuna delle pellicole estere per le quali dal Ministero della cultura popolare sia rilasciata l'autorizzazione per la rappresentazione al pubblico. «La tassa di cui sopra è ridotta a lire 37.500 per le pellicole di metraggio superiore a metri 500 ma inferiore a 1000 metri. «Nessuna tassa è dovuta per le pellicole di metraggio inferiore a 500 metri».
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