LEGGE 25 giugno 1940, n. 763

Type Legge
Publication 1940-06-25
Ultimo aggiornamento 1940-07-25
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

In ogni Comune ha sede un giudice conciliatore. Nei Comuni divisi in borgate o frazioni, quando ricorrono le condizioni previste dall'art. 56 della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934-XII, n. 383, e nei comuni divisi in quartieri a norma dell'art. 57 della stessa legge, possono essere istituiti con decreto Reale ai sensi dell'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, uffici distinti di giudice conciliatore. A ciascun ufficio di giudice conciliatore è di regola addetto un vice giudice conciliatore; e possono esservi addetti, se è necessario, più vice giudici conciliatori.

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