LEGGE 25 giugno 1940, n. 763

Type Legge
Publication 1940-06-25
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API
Art. 1

In ogni Comune ha sede un giudice conciliatore. Nei Comuni divisi in borgate o frazioni, quando ricorrono le condizioni previste dall'art. 56 della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934-XII, n. 383, e nei comuni divisi in quartieri a norma dell'art. 57 della stessa legge, possono essere istituiti con decreto Reale ai sensi dell'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, uffici distinti di giudice conciliatore. A ciascun ufficio di giudice conciliatore è di regola addetto un vice giudice conciliatore; e possono esservi addetti, se è necessario, più vice giudici conciliatori.

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.