LEGGE 14 giugno 1940, n. 796

Type Legge
Publication 1940-06-14
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

A decorrere dal 15 settembre 1939-XVII, le paghe giornaliere dei graduati e militari di truppa del Regio esercito (esclusi i carabinieri Reali) in servizio nel territorio del Regno sono stabiliti nella seguente misura netta: Soldato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L 1 Appuntato, zappatore, trombettiere e tamburino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1,05 Caporale e maniscalco . . . . . . . . . . . . . . . » 1,15 Appuntato musicante o tamburino o maniscalco. . . . » 1,20 Caporale musicante o zappatore, tamburino, trombettiere o maniscalco . . . . . . . . . . . . . » 1,20 Caporal maggiore . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1,35 Caporal maggiore musicante o zappatore, trombetriere, tamburino o maniscalco . . . . . . . » 1,40

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