LEGGE 25 giugno 1940, n. 801
Art. 1
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE D'ETIOPIA Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. A decorrere dalla data di pubblicazione della presente legge è sospesa, su domanda degli interessati, la riscossione dell'imposta di ricchezza mobile e delle relative addizionali dovute da contribuenti iscritti nella categoria C-1, la cui attività professionale sia cessata a causa del richiamo alle armi. È del pari sospesa, a decorrere dalla data suddetta, il pagamento dell'imposta generale sulla entrata dovuta dai professionisti richiamati alle armi, contemplati negli accordi 6 febbraio 1940-XVIII, n. 90.825 e n. 90.872, stipulati à sensi dell'art. 16 del R. decreto-legge 9 gennaio 1940-XVIII, n. 2, giusta le norme che saranno determinate con appositi accordi complementari. La sospensione cesserà di aver effetto dal primo giorno del secondo mese successivo al congedamento, salvo rimborso o sgravio definitivo delle quote relative al periodo di effettiva permanenza sotto le armi, compreso il mese successivo a quello del congedamento. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Dalla Zona di operazioni, addì 25 giugno 1940-XVIII VITTORIO EMANUELE Mussolini - Di Revel Visto, il Guardasigilli: Grandi
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