LEGGE 10 giugno 1940, n. 836
Art. 1
Dopo il 2° comma dell'art. 1 della legge 22 gennaio 1934-XII, n. 115, è aggiunto il seguente: «Hanno, altresì, titolo al soccorso giornaliero, anche durante il tempo di pace, la moglie ed i figli dei militari in servizio obbligatorio di leva».
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