LEGGE 25 giugno 1940, n. 843
Art. 1
Alla Milizia forestale ausiliaria istituita coll'art. 12 della legge 13 dicembre 1928-VI, n. 3141, possono appartenere come militi coloro che abbiano compiuto il 20° anno di età e non abbiano superato il 55°, che siano iscritti al Partito Nazionale Fascista e che risultino idonei per condizioni fisiche, morali e per precedente servizio militare. Le nomine dei militi della Milizia forestale ausiliaria sono fatte, previo accertamento dei requisiti tecnici degli elementi reclutabili, con decreto del comandante della Milizia forestale.
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