LEGGE 6 luglio 1940, n. 922

Type Legge
Publication 1940-07-06
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE D'ETIOPIA Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. Fermo il disposto della legge 20 novembre 1939-XVIII, n. 1710, per quanto riguarda i finanziamenti dell'Ente finanziario, le cessioni di crediti vantati verso le Amministrazioni della marina e della guerra in dipendenza delle forniture belliche contemplate, rispettivamente, dal R. decreto 15 novembre 1938-XVII, n. 1873, e dal R. decreto-legge 25 marzo 1939-XVII, n. 574, convertito nella legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1155, fatte direttamente dalle imprese fornitrici a favore del Consorzio per sovvenzioni su valori industriali, sono anch'esse soggette, a far tempo dall'entrata in vigore della precitata legge 20 novembre 1939-XVII, n. 1710, alla imposta fissa di registro di lire venti. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a San Rossore, addì 6 luglio 1940-XVIII VITTORIO EMANUELE Mussolini - Di Revel Visto, il Guardasigilli: Grandi

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