LEGGE 6 luglio 1940, n. 922

Type Legge
Publication 1940-07-06
State In force
Source Normattiva
articles 1
Reform history JSON API
Art. 1

VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE D'ETIOPIA Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. Fermo il disposto della legge 20 novembre 1939-XVIII, n. 1710, per quanto riguarda i finanziamenti dell'Ente finanziario, le cessioni di crediti vantati verso le Amministrazioni della marina e della guerra in dipendenza delle forniture belliche contemplate, rispettivamente, dal R. decreto 15 novembre 1938-XVII, n. 1873, e dal R. decreto-legge 25 marzo 1939-XVII, n. 574, convertito nella legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1155, fatte direttamente dalle imprese fornitrici a favore del Consorzio per sovvenzioni su valori industriali, sono anch'esse soggette, a far tempo dall'entrata in vigore della precitata legge 20 novembre 1939-XVII, n. 1710, alla imposta fissa di registro di lire venti. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a San Rossore, addì 6 luglio 1940-XVIII VITTORIO EMANUELE Mussolini - Di Revel Visto, il Guardasigilli: Grandi

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.

Questo testo è pubblicato secondo le condizioni di riutilizzo proprie di Normattiva, non sotto una licenza Legalize né di pubblico dominio. Normattiva
Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)